Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/124: Rapporto e avamprogetti relativi alla modifica del CP e del CPM concernente la responsabilità penale dei provider e le competenze della Confederazione per il perseguimento penale di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica · 32 pagine
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vider al reato di omissione proposto, poiché tale privilegio non è giustificato dal profilo giuridico. ifpi suggerisce di rielaborare tale formulazione non chiara.
ricardo.ch propone un completamento63 in modo da rendere l’hosting provider punibile soltanto se commette l’omissione in maniera intenzionale. Introducendo una «o»64 nel testo normativo, Pro Juventute vorrebbe estendere il reato di omissione alle misure tecnicamente possibili e ragionevolmente esigibili che impediscono di impiegare informazioni rilevanti dal punto di vista criminale messe automaticamente a disposizione senza che l’hosting provider o i gestori di motori di ricerca siano con certezza a conoscenza del loro contenuto concreto.
2.323 I concetti di «tecnicamente» e «lo si possa ragionevolmente pretendere»
Per diversi partecipanti alla consultazione, il concetto di «tecnicamente» può essere soggetto a molte interpretazioni65 e va pertanto stralciato66. I Cantoni AG, GE e NE nonché UNIGE ritengono inutile menzionare i concetti di «tecnicamente» e «lo si possa ragionevolmente pretendere», poiché è logico che non è possibile pretendere qualcosa di tecnicamente impossibile o ragionevolmente inesigibile. Secondo il Cantone NE, spetta ai tribunali decidere che cosa è possibile e ragionevolmente esigibile.
Nove Cantoni67 chiedono lo stralcio del concetto di «lo si possa ragionevolmente pretendere». Alcuni partecipanti ritengono che tale concetto non sia chiaro68 e non consenta di sapere che cosa sia ragionevolmente esigibile69. SWISSFILM e GARP auspicano che il legislatore fornisca almeno un’indicazione in merito a cosa intendere per tale concetto.
ifpi propone di rielaborare i concetti di «tecnicamente» e «lo si possa ragionevolmente pretendere» sulla base della Direttiva sul commercio elettronico70. Il Tribunale penale federale chiede di concretizzare le componenti di ciò che è «tecnicamente possibile»71.
2.324 Commisurazione della pena
VSEI e sgv criticano il mancato disciplinamento dei criteri di commisurazione della pena. In particolare non è chiaro se la commisurazione della pena dipenda dalla gravità del reato non impedito o non segnalato. Secondo COLT, occorrerebbe chiarire se nell’ambito della commisurazione della pena è necessario prendere in considerazione la gravità dei contenuti concretamente messi a disposizione e come bisognerebbe valutare tale accessorietà della commisurazione della pena con la gravità sotto
63 «… e non impedisce intenzionalmente….»
64 «Chiunque (…) in una rete di comunicazione elettronica (…) è commesso un reato, o non impedisce (…) è punito con la detenzione o con la multa».
65 MCI, SICTA, simsa, Swisscable, sgv, VSEI.
66 AG, AR, BL, GE, LU, NE, SG, SO, ZG.
67 AG, AR, BL, GE, LU, NE, SG, SO, ZG.
68 AG, COLT, MCI, Swisscable, sgv, VSEI.
69 AG, COLT.
70 Cfr. nota a piè di pagina 30.
71 «… sebbene sia tecnicamente possibile e ragionevolmente esigibile…».