Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine

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ra d’immatricolazione di dette imbarcazioni mediante la dichiarazione di conformità. D’altra parte le emissioni acustiche delle imbarcazioni sportive nel loro insieme non devono aumentare percettibilmente. Per questo motivo la soglia di 75 dB fissata dalla direttiva CE per imbarcazioni sportive/motori con una potenza del singolo motore pari a oltre 40 kW non viene recepita. Infatti, in caso di doppio motore ne consegue che il limite da rispettare sarebbe solo di 78 dB (75 dB + 3 dB di supplemento per il doppio motore), il che costituisce un’emissione di rumore considerata troppo elevata.

Un raffronto fra i procedimenti di misurazione secondo l’allegato 10 ONI e secondo la norma EN ISO 14509 evidenzia che le condizioni quadro definite dall’ONI in materia di misurazione sono meno severe rispetto alla norma ISO. Quest’ultima stabilisce che la misurazione va eseguita alla velocità massima di rotazione del motore (eccezione: vedi punto 2.2, natanti con vmax > 70 km/h) e non ammette deduzioni per imprecisioni nella misurazione. Secondo l’allegato 10 ONI, invece, la misurazione va effettuata solo al 95% della velocità di rotazione nominale, mentre il valore risultante può essere ridotto di 1 dB(A) al fine di compensare eventuali imprecisioni del rilevamento e viene arrotondato per difetto, se il primo numero dopo la virgola non è superiore a 4.

Riassumendo, si può dire che il recepimento dei valori limite CE, nel senso sopra descritto, non fa presagire un incremento significativo delle emissioni acustiche. I 3 dB in più rispetto alla soglia di tolleranza per le imbarcazioni sportive con 2 o più motori e con una potenza del singolo motore che supera i 40 kW sono compensati dalle condizioni quadro più rigide.

Articolo 132 capoverso 1: su richiesta della vks in questo articolo si preciserà che i mezzi di salvataggio prescritti all’art. 134 devono trovarsi a bordo.

Articolo 134: i mezzi di salvataggio autorizzati vengono adeguati allo sviluppo tecnico. Saranno soppressi i cosiddetti collari e cuscini di salvataggio, poiché nettamente meno sicuri rispetto ai giubbotti di salvataggio. I requisiti relativi alle scialuppe o alle zattere di salvataggio gonfiabili, sulle quali le persone possono salire, vengono armonizzati con quelli dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB) e armonizzati con le relative disposizioni esecutive. Nell’art. 166 cpv. 21 viene fissato un termine transitorio di 10 anni per la sostituzione dei mezzi di salvataggio esistenti non più conformi alle prescrizioni in materia.

Articolo 134a: per gli sportivi che praticano sport d’acqua in modo intenso e partecipano a competizioni o si allenano per questo scopo, le disposizioni dell’art. 134 sul tipo di giubbotti di salvataggio e sulla relativa spinta idrostatica sono di grande impedimento ed estranee alla prassi. Finora le disposizioni dell’art. 163 cpv. 1 lett. k prevedevano la possibilità di eccezioni. L’autorità competente poteva infatti, in occasione di manifestazioni e corsi con supervisione, autorizzare per i bambini l’uso di giubbotti di salvataggio senza collare. Nell’art. 134a questa deroga viene estesa nel senso che in futuro non sarà più necessaria un’autorizzazione puntuale per questo tipo di manifestazioni. Inoltre la deroga sarà estesa a tutte le persone (non più solo bambini) e in futuro riguarderà sia il tipo di giubbotto di salvataggio sia la relativa spinta idrostatica.

Questa nuova disposizione si può applicare alle manifestazioni di sport acquatici e ai corsi con supervisione. Per consentire anche la preparazione mirata di questo tipo di e-