Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine

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sioni acustiche delle imbarcazioni da diporto / dei motori di battelli sono nuove e divergono da quelle finora applicate in base all’ONI, nel marzo 2004 si è effettuata, sul lago di Zurigo, una misurazione comparativa su nove imbarcazioni da diporto di diversa potenza. L’esame è stato condotto dal servizio d’omologazione dell’Associazione dei servizi della navigazione (vks) alla presenza di rappresentanti dell’Associazione svizzera dei costruttori navali e delle autorità federali (UFAFP e UFT). Le misurazioni sulle imbarcazioni sono state effettuate in base alla procedura ONI e poi ripetute seguendo la procedura di riferimento della direttiva aggiornata, in conformità con la norma ISO 14509. Le conclusioni cui si è giunti circa la comparabilità dei risultati delle misurazioni e di eventuali aspetti problematici a livello di applicazione pratica sono integrate nel presente progetto di revisione dell’ONI.

In sostanza è emerso che i valori ottenuti impiegando i due procedimenti non differiscono fondamentalmente tra loro. I risultati rilevati in base all’ONI tendono ad essere lievemente più elevati rispetto a quelli della norma ISO. Tuttavia, limitando a 70 km/h la velocità massima a cui si svolge la misurazione delle emissioni acustiche, la norma ISO avvantaggia le imbarcazioni potenti, che superano questa soglia di velocità. Il rilevamento del rumore da esse prodotto secondo la norma ISO avviene, pertanto, con il motore a potenza ridotta; di conseguenza, le emissioni risultanti sono naturalmente limitate. A piena velocità, per contro, si ha un livello sonoro superiore e quindi imbarcazioni da diporto rumorose.

L’attuale proposta di modifica dell’ONI e dell’OGMot in materia di emissioni di gas di scarico e di emissioni acustiche è stata concordata tra i rappresentanti dei due gruppi di lavoro nei rispettivi settori d’esame e da essi condivisa.

2.3 Messa in circolazione e messa in servizio di imbarcazioni da diporto - Requisiti

Nell’ambito delle imbarcazioni sportive si distingue tra i due concetti di "messa in circolazione" e di "messa in servizio".

Nella sezione 46 ONI si prescrive che, per essere "messe in circolazione", le imbarcazioni sportive nonché le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro componenti necessitano di una dichiarazione di conformità (DC, cfr. art. 148g e 148j). Semplificando, nell’art. 2 la "messa in circolazione" è definita come "messa in commercio". La DC serve a comprovare che è stata effettuata una procedura di valutazione della conformità e che l’imbarcazione / il componente è conforme ai requisiti della direttiva CE.

Per poter essere "messa in servizio", un’imbarcazione sportiva necessita di un contrassegno (art. 16 ONI). Detto contrassegno viene assegnato nell’ambito del rilascio di una licenza di navigazione. Una delle condizioni per ottenere tale licenza è che il natante sia conforme alle prescrizioni in materia di costruzione.

Come già menzionato, l’attuazione della direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto tocca questioni rilevanti sotto il profilo ambientale, per cui il recepimento delle norme CE non si rende obbligatoriamente necessario ai sensi della LOTC. In virtù di questo fatto, i requisiti ai fini della "messa in circolazione" (vendita) e della "messa in servizio" (immatricolazione) possono divergere. Questa differenziazione appare sensata in particolare nel caso delle imbarcazioni di fabbricazione svizzera destinate