Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine
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Ciononostante l’OGMot impone una manutenzione periodica di detti motori a livello di gas di scarico (eccezione: vedi punto 13.3). La manutenzione si estende a tutti i componenti del motore importanti per i gas di scarico. Analogamente alla prassi attuale per motori diesel, in futuro si rinuncia alla misurazione dei gas di scarico nel quadro della manutenzione periodica anche per i motori a benzina con una DC. In base alle informazioni fornite dal Verband Schweizerischer Importeure von Marinemotoren (VSIM) una corretta manutenzione del sistema di scarico garantisce il rispetto dei valori limite senza che sia necessaria una misurazione supplementare. Per la misurazione dei gas di scarico, inoltre, si rendono necessarie misure costruttive del motore che presuppongono relativi interventi già a livello di fabbricazione. Visto che, come illustrato sopra, è possibile assicurare il rispetto dei limiti anche rinunciando ad una misurazione, in futuro si rinuncia ad una misurazione supplementare onde evitare l’adozione di soluzioni speciali.
I motori omologati conformemente all’OGMot a partire dal 1995 saranno sottoposti anche in futuro ai rilevamenti nell’ambito del periodico controllo successivo dei gas di scarico. Per questi motori le premesse tecniche a tale fine sono già date, in virtù delle disposizioni finora vigenti dell’OGMot.
Punto 13.3: nei motori con un sistema di diagnosi On-Board (OBD II) gli eventuali difetti di funzionamento vengono rilevati e segnalati elettronicamente mediante un dispositivo di comando. Il titolare dell’imbarcazione è pertanto in grado di provvedere immediatamente e in modo mirato alla riparazione del motore. Per questi motori è pertanto superfluo il controllo successivo, che prevede di fatto la manutenzione dei componenti importanti per i gas di scarico. Ciò è reso possibile dal punto 13.3.
Punto 15: alcuni titolari di imbarcazioni a motore si sono rifiutati, in passato, di eseguire i lavori di manutenzione dei loro motori o hanno superato le scadenze prescritte. In questi casi sono ora previste disposizioni penali.
Punti 16.3.2 e 16.4 cpv. 2: le disposizioni transitorie concernenti l’introduzione del valore limite d’emissione Livello 2 vengono soppresse senza essere sostituite, dato che nel frattempo nessun altro Stato ha emanato prescrizioni analoghe. È piuttosto il caso contrario, poiché la direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto contiene in parte valori limite meno severi rispetto al livello 1 attualmente vigente in base all’OGMot.
Al punto 16.5 sono riassunte nuove disposizioni transitorie relative alla modifica in oggetto. Si tratta segnatamente di:
• punto 16.5.1: i certificati d’omologazione relativi ai gas di scarico (COGS) in base
all’attuale OGMot possono essere rilasciati solo nei 3 anni che seguono l’entrata in vigore della revisione. Dopodiché conservano la loro validità. Si tratta di una garanzia d’esistenza per i motori che dispongono di un COGS. Significa in particolare che, anche dopo l’entrata in vigore della revisione, i motori che dispongono di un COGS potranno essere ammessi senza limiti di tempo.
• punto 16.5.2: affinché, in caso di modifiche di scarsa entità, i motori di natanti dotati
di un COGS in base alle norme originarie OGMot non debbano essere sottoposti ad una procedura d’omologazione interamente nuova con rilascio di una DC, è possibile, in questi casi, inoltrare una richiesta di modifica del COGS già esistente presso il servizio (notificato) d’omologazione. Tuttavia, questa possibilità sarà possibile solo