Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine
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Al punto 5.1 si attua altresì, mediante la norma SN EN ISO 8178 parte 7, il riconoscimento e il recepimento di una norma armonizzata a livello internazionale (suddivisione in famiglie di motori).
Punto 6.1: qui viene semplicemente soppresso il concetto di “curva di potenza dell’elica”. Finora era stato impiegato nell’OGMot, ma non appare nelle norme internazionali. A livello di contenuto non vi sono modifiche.
Punto 6.2: in futuro la torbidezza dei gas di scarico dei motori diesel verrà determinata attraverso il "metodo d’assorbimento" e non più in base al "metodo di filtrazione". In tal modo si potranno utilizzare anche gli apparecchi di misurazione abitualmente impiegati per la circolazione stradale. Questi apparecchi attestano la torbidezza dei gas di scarico in una nuova unità di misura. Per la correlazione tra la vecchia e la nuova unità di misura si utilizza una tabella comparativa del LPMR. Il valore K indicato al punto 7.7.2 corrisponde alla conversione del vecchio grado d’annerimento Bosch.
Punto 6.3.1: finora le vigenti omologazioni dei motori diesel in uso in base alla norma ECE n. 49 e 24 dell’OGMot erano riconosciute come equivalenti. La menzione delle norme ECE non rispecchia più lo stato attuale, poiché sono state sostituite dalle direttive CE. La novità è che ora vengono menzionate le pertinenti direttive CE.
Punto 6.3.2: anche le omologazioni secondo l’allegato C del Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza (RNC) sono riconosciute in Svizzera. I valori limite per i gas di scarico del sono inferiori a quelli dell’OGMot.
Punti da 7.1 a 7.2.1: i valori limite finora in vigore per le emissioni di gas di scarico non sono stati modificati e sono mantenuti nell’OGMot per consentire la garanzia d’esistenza dei motori in funzione. È stata solo resa più chiara la rappresentazione grafica della tabella.
Punto 7.2.2: il valore K è stato determinato in base ad una tabella di correlazione del LPMR e corrisponde al grado d’annerimento Bosch dato finora (cfr. anche punto 6.2). Qui occorre tuttavia tener conto del fatto che si tratta di valori empirici. I risultati della misurazione della torbidezza dei gas di scarico secondo il principio di filtrazione non possono, a livello rigorosamente scientifico, essere direttamente confrontati con quelli ottenuti mediante il metodo d’assorbimento (opacità).
Punto 7.3: il “valore limite d’emissione Livello 2”, originariamente menzionato in questo punto, viene soppresso senza essere sostituito. Al punto 7.3 s’introduce invece ora una disposizione che esclude l’ammissione nelle acque svizzere di motori a benzina a due tempi che non rispettano almeno i valori limite dei motori a benzina a quattro tempi.
Punto 13.1.1: l’obbligo di controllo e manutenzione dei componenti importanti per i gas di scarico viene esteso a tutti i motori delle imbarcazioni. Si tratta di una misura di compensazione (cfr. considerazioni al capitolo II. 4.1).
Punto 13.1.2: per i motori a benzina e diesel con una dichiarazione di conformità (DC) ai sensi della direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto, il costruttore garantisce il comportamento a lungo termine del motore riguardo alle emissioni di gas di scarico.