Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
diporto1 e quindi saranno assoggettate alle relative norme tecniche di cui alla sezione
42. Questo risulta già dalla definizione (moto d’acqua = imbarcazione da diporto). All’atto pratico significa, in particolare, che gli scooter d’acqua dovranno anche rispettare i limiti di potenza vigenti per le imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 139 e dell’allegato 11 ONI. Articolo 2 capoverso 1 lettera s (definizione di "caiaco"): è nuovo. Il concetto è menzionato all’art. 16 ONI per descrivere le imbarcazioni non soggette all’obbligo d’immatricolazione, ma finora non era stata data una definizione del termine. Articolo 2 capoverso 1 lettera t (definizione di "natante da noleggio"): è nuovo. Negli ultimi anni si è discusso molto su quando un’imbarcazione sia da considerare a noleggio. Soprattutto non era chiaro se un’imbarcazione fosse da ritenersi noleggiata con incluso il conduttore. Questa incertezza è stata ora dipanata dalla nuova definizione. L’interpretazione del concetto di “noleggio“ si fonda sulle norme del Codice delle obbligazioni (RS 220). Articolo 2 capoverso 2 lettere b e c (definizioni di "lunghezza" e "larghezza"): è modificato e le definizioni sono uniformate alla relativa norma EN ISO 8666:2002. Articolo 2 capoverso 4 lettera b (definizione di "trasporto professionale"): è nuovo. Analogamente a quanto detto sopra per i natanti da noleggio, il significato di "trasporto professionale” ha suscitato più d’una discussione. Da quando il concetto è stato descritto nell’ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV), si rinvia a questa definizione. Tuttavia, dato che l’OCTV disciplina solo il trasporto di persone, nell’ONI il termine dev’essere esteso anche al trasporto di merci.
Articolo 37 capoverso 6: la pratica del kite surf è stata disciplinata nel quadro della revisione dell’ONI del 2001 (vedi art. 54), senza tuttavia introdurre la collocazione di una tavola che segnali in quali specchi d’acqua è permessa tale pratica. Questa lacuna viene ora colmata (cfr. anche allegato 4, tavola 5ter). La collocazione di tavole è proposta come possibilità. Ciò significa che la segnalazione dei punti in cui è permessa la pratica di questo sport non è obbligatoria, ma possibile.
Articolo 38 capoverso 5: la balneazione è vietata al di fuori degli specchi d’acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali a meno di 100 m dalle entrate dei porti e degli imbarcatoi dei battelli per passeggeri (cfr. considerazioni in merito all’art. 77). Per segnalare tale divieto, l’art. 38 cpv. 5 e l’allegato 4 introducono un’apposita tavola.
Articolo 41 capoverso 3 e 4: la legge sulla navigazione interna (LNI) contiene disposizioni sul ritiro della licenza (art. 20) nonché le sanzioni penali (art. 41) per condotta in stato di ebrietà. L’art. 56 conferisce al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni esecutive della LNI, dopo aver consultato i Cantoni. L’ONI rappresenta una di queste disposizioni. Né la LNI né l’ONI definiscono un valore limite oltre cui la capacità di condurre un’imbarcazione è da considerarsi, causa lo stato di ebrietà, sostanzialmente ridotta. Negli scorsi anni è stato chiesto a più riprese quale tasso di alcolemia fosse da applicare nell’ambito della navigazione. In assenza di un limite di tolleranza specifico per la concentrazione di alcool nel sangue, i tribunali penali spesso hanno fatto riferimento al valore applicato nella legislazione sulla circolazione stradale. Con l’introduzione nell’ONI del limite dello 0,5 ‰ per i conduttori di natanti impiegati a titolo non professionale si stabilisce una situazione giuridica unitaria rispetto alle norme della circolazione stradale. In tal modo si evita altresì un’applicazione del diritto non omogenea da parte dei tribunali.
1 In tedesco Vergnügungsschiffe, secondo la definizione ONI all’articolo 2 capoverso 1 lettera n [n.d.t]