Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine
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rendimento dei motori diesel hanno sì prodotto un calo delle emissioni inquinanti, in particolare delle particelle di fuliggine; nel caso della fuliggine prodotta dai motori diesel, però, tale riduzione si è limitata alla massa complessiva, mentre il numero delle particelle fini e ultrafini immesse nell’aria è rimasto pressoché invariato. Queste polveri penetrano profondamente nei polmoni, dove esplicano la loro azione nociva. I filtri antiparticolato sono uno strumento efficace per la riduzione di queste particelle. Consentono infatti una riduzione duratura delle emissioni, sia a livello di massa delle particelle sia del loro numero, pari ad oltre il 90%. Secondo il principio di precauzione, l’emissione di particelle va pertanto limitata alla fonte, ossia in questo caso sui natanti. Inoltre, mediante l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e la risultante direttiva dell’UFAFP ("Protezione dell’aria sui cantieri edili" del 1° settembre 2002) in Svizzera è stato introdotto l’obbligo dei filtri antiparticolato per le macchine edili.
Attualmente in Svizzera i filtri antiparticolato vengono testati e omologati in base ad un programma definito. NelIa cosiddetta lista VERT7 sono indicati i sistemi di filtri antiparticolato omologati e sperimentati per il riadattamento dei motori diesel. La lista viene pubblicata e periodicamente aggiornata dall’UFAFP.
L’installazione di filtri antiparticolato comporta un onere d’investimento e di manutenzione. L’ammontare dipende dal tipo di filtro scelto e dalle ore d’esercizio effettuate dal natante in un anno. L’onere d’investimento ammonta a circa Fr. 100,- per kW di potenza del motore installato. Considerando che la gamma di potenza dei motori di battelli impiegati a scopo professionale varia da circa 50 a 1500 kW, si ha un onere d’investimento compreso tra i 5 000 e i 150 000 franchi circa.
6. Riconoscimento e recepimento di norme armonizzate
Dall’introduzione del 1993 delle norme in materia di gas di scarico, a livello internazionale sono state ampiamente elaborate ed armonizzate procedure di misurazione e di calcolo per determinare l’entità delle emissioni. La procedura d’omologazione per i fabbricanti di motori viene unificata e semplificata mediante un rinvio alle pertinenti norme ISO.
7. Note esplicative in merito ai punti modificati / integrati dell’OGMot
Punto 2.11: si introduce qui la definizione di "diagnosi On-Board II (OBD II)". L’OBD II trova applicazione anche al punto 13.3. Si tratta di un sistema elettronico che consente di individuare e registrare costantemente un eventuale funzionamento difettoso del motore. Dalla metà degli anni 90 viene impiegato sui veicoli stradali.
Punto 3.1: la novità di questo punto risiede nel riconoscimento di diverse altre omologazioni. Si tratta specificamente di:
• punto 3.1.1: riconoscimento delle omologazioni di motori per imbarcazioni da dipor-
to e sportive secondo la direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto. Le omologazioni riconosciute sono limitate ai motori a benzina e diesel a 4 tempi. I motori a benzina a 2 tempi possono essere messi in esercizio solo se le emissioni prodotte non superano i valori limite previsti per i motori a benzina a 4 tempi (vedi punto 7.3).
7 vedi indice alfabetico delle abbreviazioni impiegate in appendice