Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine

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all’esportazione che, per la messa in circolazione, devono soddisfare requisiti ambientali meno severi rispetto a quelli richiesti per la messa in servizio nelle acque svizzere. In pratica questo può incidere, ad esempio, sui valori limite delle emissioni di gas di scarico e delle emissioni acustiche. Nell’attuazione della direttiva aggiornata CE ci si è pertanto curati di fare in modo che le prescrizioni per la "messa in circolazione" siano compatibili con le norme CE, mentre, a livello di disposizioni per l’immatricolazione, si è fatto in modo che gli standard ambientali attualmente vigenti nel diritto svizzero della navigazione interna siano intaccati il meno possibile.

2.4 Panoramica delle parti adottate / non adottate della direttiva aggiornata CE

Dai lavori preliminari con gli organismi coinvolti (cfr. punto 2.2) risulta che alcuni settori della direttiva aggiornata CE non vanno ripresi, poiché fanno presagire un indebolimento troppo marcato del livello attuale di tutela dell’ambiente. Il non recepimento di tali parti si fonda sull’articolo 4 capoverso 3 e 4 LOTC. Nella tabella qui di seguito sono indicate le parti che verrebbero riprese e quelle che non verrebbero riprese:

Valori limite per

le emissioni acustiche Valori limite per le emissioni

Scooter d’acqua di gas di scarico

Potenza del motore PN

≤ 10 kW Sì Motori a 2 tempi No

> 10 kW e ≤ 40 kW Sì Motori a 4 tempi Sì No

> 40 kW No Motori diesel Sì

Oltre a ciò, tutte le modifiche relative alle procedure di valutazione della conformità contenute negli allegati della direttiva CE vengono integrate negli allegati dell’ONI.

I dettagli sui singoli punti sono illustrati nel testo relativo all’articolo / allegato corrispondente.

3. Note esplicative sugli articoli modificati / completati

Articolo 2: viene suddiviso in 4 capoversi; una misura necessaria, dato che negli ultimi anni è cresciuto il bisogno di definizioni unitarie. Negli attuali elenchi, le lettere dell’alfabeto non bastano quasi più. Il contenuto di gran parte delle definizioni rimane immutato: cambia solo la numerazione. Di conseguenza è necessario modificare diversi altri articoli dell’ONI in cui si rinvia alle definizioni. Articolo 2 capoverso 1 lettera o (definizione di "imbarcazione sportiva"): non viene modificato nel suo contenuto. Cambia la nota a piè di pagina, in cui si rimanda alla direttiva aggiornata CE. Si tratterà di un rimando statico, in modo che le future modifiche della direttiva non siano automaticamente integrate nel diritto elvetico. Articolo 2 capoverso 1 lettera r (definizione di "moto d’acqua"): è nuovo. La definizione corrisponde a quella della direttiva aggiornata CE. In Svizzera le moto d’acqua saranno tuttavia considerate anche in futuro imbarcazioni da