Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine
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più obbligatorio che la DC sia rilasciata esclusivamente dal costruttore o dal suo rappresentante stabilito in Svizzera. Tuttavia, a tale scopo è obbligatorio l’intervento di un organismo notificato. Questa disposizione corrisponde alla norma contenuta nell’art. 8 cpv. 1 della direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto ("certificazione successiva alla costruzione").
In passato si sono ripetutamente verificati problemi per il fatto che le imbarcazioni sportive non disponevano di una regolare DC o che questa non era più valida in seguito a modifiche dell’imbarcazione. In questi casi il rilascio (o il rinnovo) della DC non era praticamente più possibile soprattutto se il costruttore dell’imbarcazione interessata non esisteva più. La nuova norma offre ai proprietari di natanti la possibilità di ottenere una DC in simili circostanze. Tuttavia, per evitare che le DC siano rilasciate per qualsiasi natante in base a questa modalità, indipendentemente dalle sue condizioni tecniche, la legge richiede l’intervento di un organismo notificato per la valutazione della conformità. In tal modo si garantiscono condizioni di sicurezza sufficienti. In ogni caso il proprietario dell’imbarcazione è tenuto a rispettare le disposizioni dell’organismo notificato.
L’articolo 148l corrisponde al precedente art. 148k. Si tratta solo di una nuova numerazione necessaria in seguito all’aggiunta del nuovo art. 148k. Il tenore dell’articolo non cambia.
L’articolo 150 capoverso 4 è nuovo. Consente, premesso che siano rispettate diverse condizioni quadro, di ridurre di 1 marinaio l’equipaggio delle chiatte di piccole-medie dimensioni con una capacità di carico fino a 300 t. Si dà così seguito ad una richiesta del Verein Schweizerischer Bagger- und Lastschiffbesitzer, appoggiata anche dalla società d’assicurazione delle chiatte. Peraltro diversi Cantoni applicano già norme particolari simili o analoghe a questa e finora non si sono verificati problemi degni di nota. I Cantoni hanno la possibilità di decidere ulteriori disposizioni, a seconda delle necessità locali.
Articolo 157 capoverso 3: Il nuovo capoverso viene inserito per distinguere i termini "noleggio" (vedi art. 158 ONI, invariato) e "trasferimento" di natanti. Pertanto, il trasferimento di un natante per il trasporto di persone/merci, unitamente al suo conduttore, è considerato di tipo professionale se sono soddisfatte le pertinenti condizioni dell’ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV).
Articolo 163 capoverso 1 lettere e e k: la deroga della lett. e è stata direttamente inserita nell’art. 82 e pertanto qui non è più necessaria.
Lo stesso vale per analogia anche per la disposizione derogatoria della lettera k finora in vigore, ora ripresa nell’art. 134a.
Articolo 166:
• cpv. 15: dato che nell’art. 148 cpv. 3 sono stati modificati i requisiti delle imbarcazio-
ni impiegate per il trasporto professionale di 12 persone al massimo, è necessario adeguare anche la relativa disposizione transitoria. I termini finora in vigore rimangono invariati.
• cpv. 18: contiene un termine transitorio per i titolari di attestati o certificati di capaci-
tà internazionali rilasciati in conformità con la risoluzione ECE n. 14. Secondo le