Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine
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• Punto 3.1.2: riconoscimento dell’omologazione di motori diesel di natanti impiegati
per il trasporto professionale (imbarcazioni per il trasporto di merci e di passeggeri) secondo il regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno (RIBR).
• Punto 3.1.3: l’ambito d’applicazione del RIBR si estende solo ai motori diesel con
una potenza superiore a 37 kW. Per i motori diesel di potenza inferiore di battelli impiegati per il trasporto professionale si applicano le disposizioni della direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto.
• Punto 3.1.4: i battelli impiegati per il trasporto professionale possono essere dotati
anche di motore a benzina (ad es. battelli taxi) a condizione che siano osservate disposizioni di sicurezza rigorose. Anche in questi casi si applica la direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto, poiché per i natanti impiegati per il trasporto professionale non esistono prescrizioni pertinenti riguardo ai motori a benzina.
• Punto 3.1.5: riconoscimento dell’omologazione dei motori di battelli per la naviga-
zione interna conformemente alla direttiva aggiornata CE 97/68/CE sulle macchine mobili non stradali.
Il punto 3.2 stabilisce che, per i diversi controlli di omologazione, trovano applicazione le procedure di controllo previste dalle relativi prescrizioni. Ciò significa, ad esempio, che per un controllo d’omologazione ai sensi del RIBR devono applicarsi sia i valori limite sia la procedura di controllo definiti in detto regolamento. Per analogia questo vale anche per il controllo della produzione (controllo di serie).
Punto 3.3: la prova che un motore soddisfa le norme pertinenti e non supera i valori limite di emissioni viene addotta mediante una dichiarazione di conformità (DC). La DC ai sensi della direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto e l’approvazione del tipo secondo il RIBR / la direttiva CE sulle macchine mobili non stradali vengono rilasciate da un organismo di controllo o di valutazione della conformità, dopo verifica del motore. Vi è pertanto l’opportunità, nell’ambito dell’OGMot, di definire tali ”organismi notificati” come servizio d’omologazione. Il LPMR, che fino ad oggi ha svolto questa funzione, ha annunciato di volersi ritirare dall’attività d’omologazione dei motori di battelli. In futuro la funzione svolta finora dal LPMR potrà essere affidata ad organismi notificati.
Al punto 3.4 i capoversi sono stati numerati ed è stato aggiunto un nuovo punto, il 3.4.3. Il punto 3.4.3 introduce l’obbligo dei filtri antiparticolato per i motori diesel dei battelli impiegati per il trasporto professionale. L’obbligo alla dotazione di detto filtro sussiste solo per i motori diesel nuovi con una potenza superiore a 37 kW. Per i motori diesel già in funzione si applicano disposizioni transitorie come da punto 16.5.6 (vedi più avanti).
Punti 3.5 e 3.6: il contenuto non è stato modificato. Si tratta solo di una nuova numerazione resa necessaria dall’aggiunta dei punti 3.1 a 3.3.
Punto 3.7: dato che il LPMR non si occuperà più di omologazioni, con la menzione dell’UFT sussiste tuttora la possibilità che un organismo statale, quindi indipendente, predisponga un controllo di serie su motori omologati.
Punto 4.3 lett. d: con la menzione della norma SN EN ISO 8178 parte 6 (contenuto del protocollo di prova) si attua il riconoscimento e il recepimento di una norma armonizzata a livello internazionale.