Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine
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norme vigenti, questi permessi conservano la loro validità al massimo per 10 anni. La disposizione transitoria non abbrevia tale termine. Il titolare può richiedere che in sostituzione del vecchio permesso venga emesso un nuovo certificato internazionale, ma solo se la persona interessata soddisfa le condizioni di cui all’art. 90.
• cpv. 19: vedi considerazioni in merito all’art. 148 cpv. 4 nelle pagine precedenti
• cpv. 20: vedi considerazioni in merito all’art. 74 nelle pagine precedenti
• cpv. 21: vedi considerazioni in merito all’art. 134 cpv. 1 nelle pagine precedenti
• cpv. 22: adottando i limiti meno severi per le emissioni di gas di scarico dei motori a
quattro tempi previsti dalla direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto (vedi note esplicative al capitolo II più avanti), il livello di tutela delle acque in questo segmento di motori si abbassa. Quale misura di compensazione viene introdotto un termine di dismissione di 10 anni dall’entrata in vigore della revisione dell’ONI / OGMot per i motori ad accensione comandata (motori a benzina: 2 tempi e 4 tempi) che non dispongono di nessun tipo di omologazione riconosciuta. Ne sono esclusi i motori ad accensione per compressione (motori diesel), poiché la loro emissione di sostanze nocive nelle acque è inferiore e molto meno problematica a livello di idrocarburi incombusti rispetto ai motori ad accensione comandata (vedi considerazioni al punto II. 4).
• cpv. 23: le imbarcazioni trasferite in Svizzera a titolo di masserizia di trasloco (vedi
art. 96 cpv. 7) e fabbricate prima del recepimento della direttiva 94/25/CE nell’ONI (1° maggio 2001) devono soddisfare i requisiti richiesti per le imbarcazioni da diporto2 e possono essere immatricolate in Svizzera come tali. Se per dette imbarcazioni viene presentata una regolare dichiarazione di conformità (DC) secondo la direttiva CE, esse possono essere immatricolate anche come imbarcazioni sportive. I natanti fabbricati dopo il 30 aprile 2001 vengono considerati imbarcazioni sportive. Per l’immatricolazione necessitano di una DC valida e vengono immatricolate come imbarcazioni sportive. Questa disciplina nella pratica non è problematica, poiché la direttiva è entrata in vigore nell’UE già nel 1998 e, di conseguenza, i natanti provenienti dagli Stati UE a partire da questa data devono disporre di una DC.
Restano riservate le prescrizioni in materia di emissioni di gas di scarico secondo l’OGMot.
Allegato 4: è nuova l’introduzione delle tavole di segnalazione del divieto di balneazione alle entrate dei porti e degli imbarcatoi (A. 14, vedi art. 77) e per la segnalazione degli specchi d’acqua in cui è permessa la pratica del kite surf (E. 5ter, vedi art. 37).
Allegato 6: ai certificati internazionali per conduttori di imbarcazioni da diporto viene conferito un nuovo formato conformemente ai modelli 1 e 2, che sono conformi alle definizioni della risoluzione ECE n. 40.
Allegato 10: cambia solo il titolo dell’allegato. Le nuove norme riguardo al riconoscimento delle dichiarazioni di conformità in materia di emissioni acustiche conformemente alla direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto definite nell’art. 109 vengono così
2 Vergnügungsschiffe, cfr. nota 1.