Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine
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per tre anni dall’entrata in vigore della revisione dell’OGMot.
• punto 16.5.3: qui viene stabilito che i motori delle imbarcazioni da diporto, dopo un
termine transitorio di tre anni dall’entrata in vigore della revisione, possono essere messi in circolazione o essere ammessi solo se ottemperano alle disposizioni della direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto. Fanno eccezione i motori:
- importati in Svizzera a titolo di masserizia di trasloco;
- dotati di un COGS in base alla vecchia OGMot;
- dotati di un rapporto di perizia d’omologazione dei gas di scarico secondo il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza.
• Il punto 16.5.4 disciplina, a titolo transitorio, l’ammissione di motori di natanti impie-
gati per il trasporto professionale.
• Il punto 16.5.5 definisce la data (entrata in vigore della revisione) a partire dalla
quale i dispositivi d’evacuazione dei gas di scarico dei nuovi motori diesel devono essere dotati di filtri antiparticolato sui battelli impiegati per il trasporto professionale.
• Il punto 16.5.6 fissa i criteri secondo cui, in caso di nuova motorizzazione di imbar-
cazioni impiegate per il trasporto professionale, occorre verificare se il dispositivo d’evacuazione dei gas di scarico va dotato di un filtro antiparticolato.
Allegato 1: disciplina la procedura da seguire per misurare le emissioni di gas inquinanti nei motori da omologare. Le prescrizioni dettagliate per la misurazione attualmente in vigore vengono sostituite da norme armonizzate a livello internazionale. Questo consente di ridurre notevolmente il volume dell’allegato 1. L’analisi del contenuto di tali norme, che ha coinvolto anche il banco di prova dei motori e il servizio d’omologazione del LMPR, ha denotato una buona equivalenza con l’attuale normativa OGMot in materia di misurazioni. L’allegato non contiene modifiche sostanziali.
Al n. 2.4.1 s’introduce una nuova disciplina in materia di rilevamento dei valori di riferimento nell’ambito del controllo successivo dei gas di scarico dei motori a benzina. A più riprese si sono constatati malintesi nella determinazione dei valori di riferimento. Con la nuova disciplina si vogliono evitare equivoci. La misurazione dei valori di riferimento non si effettuerà più a basso regime con un apparecchio abitualmente in commercio. I valori di riferimento verranno determinati in base alle emissioni riscontrate nel quadro dell’omologazione concernente i gas di scarico. Questo è anche nell’interesse dei costruttori, che potranno così rinunciare alla misurazione a basso regime nell’ambito dell’omologazione.
Allegato 2: la procedura di verifica per la misurazione della torbidezza dei gas di scarico dei motori diesel viene sostituita da una norma armonizzata a livello internazionale. In base a questa norma, sarà introdotto il metodo d’assorbimento (opacità) (cfr. considerazioni concernenti i punti 6.2 e 7.2.2).
Allegato 3: i carburanti di riferimento per la misurazione delle emissioni di gas di scarico in base alle disposizioni del 1993 non sono oggi più disponibili. Introducendo gli stessi requisiti per i carburanti nelle pertinenti direttive CE (direttiva 70/220/CEE e direttiva 88/77/CEE) si garantisce che in futuro potranno essere impiegati carburanti di riferi-