Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine

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venti, la disposizione vale anche per le corse d’allenamento che hanno un rapporto diretto e provato con un evento sportivo o un corso.

Articolo 148 capoverso 3 e 4: in occasione della revisione ONI del 2001, i requisiti per i battelli impiegati per il trasporto professionale di un massimo di 12 passeggeri sono stati adeguati, per quanto tecnicamente possibile, alle disposizioni valide per i battelli passeggeri più capienti. Tale adeguamento è stato operato mediante rinvii ai singoli articoli dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB). I servizi cantonali d’immatricolazione hanno rilevato che, nell’applicazione pratica, in diversi casi si sono riscontrati problemi soprattutto riguardo alla dotazione di cosiddette paratie di collisione e all’obbligo di una sufficiente galleggiabilità in caso di falle. Su richiesta della vks, al cpv. 3 verrà ora introdotta, in alternativa alle norme menzionate, la disposizione di recare a bordo mezzi di salvataggio collettivi, su cui le persone possono salire, e mezzi di salvataggio individuali per ogni passeggero ammesso.

Il cpv. 4 stabilirà, sempre su richiesta della vks, che i battelli merci utilizzati principalmente per il trasporto professionale di oltre 12 passeggeri e sui quali le merci vengono trasportate solo occasionalmente, devono soggiacere alle disposizioni dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli. Nell’art. 166 cpv. 19 si stabilisce un termine transitorio di adeguamento per questi natanti fino al 31 dicembre 2010.

La vks rileva che negli ultimi anni sempre più battelli per il trasporto di merci sono stati modificati a tal punto da non essere più idonei al trasporto di merci, ma piuttosto al trasporto professionale di passeggeri. Si tratta di "battelli per passeggeri" nel senso della definizione di cui all’art. 2 ONI e non più di "battelli per il trasporto di merci". Al contempo non sussistono prove che accertino che questi natanti soddisfino le relative disposizioni dell’OCB in materia di battelli per passeggeri, il che produce incertezza riguardo agli standard tecnici di sicurezza di questi natanti e comporta oltretutto una distorsione della concorrenza rispetto alle imprese di navigazione che trasportano passeggeri, le cui imbarcazioni devono soddisfare i requisiti dell’OCB. La nuova norma risolve entrambi i problemi. Affinché le imprese interessate abbiano il tempo sufficiente per i dovuti adeguamenti, è previsto un termine transitorio fino alla fine del 2010.

Articolo 148g capoverso 1 e 2: le modifiche sono essenzialmente di natura redazionale. La versione originale della direttiva CE sulle imbarcazioni da diporto conteneva requisiti basilari per la sicurezza delle imbarcazioni sportive. In seguito all’integrazione di disposizioni sulle emissioni acustiche e dei gas di scarico, i requisiti non concernono più esclusivamente la sicurezza, ma sono requisiti fondamentali. L’art. 148g tiene conto di ciò.

Qualora un organismo notificato intervenga nella procedura di valutazione della conformità di un’imbarcazione sportiva/motore, l’imbarcazione o il componente devono recare il numero di identificazione dell’organismo secondo l’art. 148h. Si appiana così una differenza involontaria tra l’allegato IV della direttiva CE e l’ONI.

Articolo 148j capoverso 1: vedi considerazioni in merito all’art. 148g.

L’articolo 148k è nuovo. L’attuale articolo 148k diventerà il 148l. Il nuovo art. 148k stabilisce che qualsiasi persona può emettere una dichiarazione di conformità (DC). Non è