Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine

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4.2 Termine di dismissione per motori di battelli senza un attestato concernente il

comportamento dei gas di scarico

Questa modifica viene introdotta nell’art. 166 cpv. 22 ONI, poiché la sua adozione si effettua attraverso il ritiro dell’autorizzazione d’esercizio dei battelli (licenza di navigazione). La spiegazione del suo contenuto viene tuttavia fornita in questa sede.

Con l’introduzione di un termine di dismissione di 10 anni per i motori a benzina senza un attestato riconosciuto circa il comportamento dei gas di scarico (dichiarazione di conformità o rapporto di perizia d’omologazione dei gas di scarico) si crea un’ulteriore misura di compensazione. Qui si tratta soprattutto di una questione di proporzionalità. Al principio del diritto acquisito si contrappongono gli interessi della tutela dell’ambiente.

Dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, dell’OGMot e con l’inizio, all’entrata in vigore della revisione (2007), del previsto termine di dismissione di 10 anni, il termine di dismissione scade a partire dal 2017. A questa data, pertanto, i motori che prima del 1° gennaio 1995 erano ancora ammessi senza omologazione concernente i gas di scarico avranno almeno 22 anni di vita. L’età mediamente raggiunta dai motori a benzina in esercizio nelle acque svizzere è, secondo indicazioni dell’industria, di circa 20 – 25 anni. Il termine di dismissione richiederà pertanto solo in alcuni casi la sostituzione anticipata di motori. Con ciò, tuttavia, la questione della loro efficacia non si pone, visto che a partire dal 2018 è garantito che i motori a benzina con un comportamento non accertato a livello di gas di scarico non saranno più impiegati nelle acque svizzere.

5. Obbligatorietà dei filtri antiparticolato

L’obbligo filtri antiparticolato viene introdotto per limitare le emissioni di particolato o “polveri fini” (PM10), in particolare la fuliggine prodotta dai motori diesel. Queste ultime sono cancerogene5. Secondo un rapporto dell’UFAFP del 2002, l’emissione annua di PM10 dovuta ai battelli del trasporto pubblico è di circa 56 t6. Queste emissioni sono generate in punti localmente limitati, dove producono il loro maggiore impatto.

Al punto 3.4.3 si definisce l’obbligo generalizzato dei filtri antiparticolato per i motori diesel di imbarcazioni impiegate per il trasporto professionale a partire da una potenza del singolo motore pari a 37 kW. Fra queste rientrano ad esempio i battelli per il trasporto di merci e quelli per passeggeri. Nelle nuove imbarcazioni i filtri antiparticolato devono essere montati nel dispositivo d’evacuazione dei gas di scarico. Per i natanti già in esercizio non viene introdotto alcun obbligo generalizzato di riadattamento. Invece, in caso di montaggio di nuovi motori (non per i motori d’occasione), occorre verificare se l’installazione di filtri antiparticolato sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. Se così fosse, al cambio del motore l’imbarcazione va dotata di filtri antiparticolato.

Gli sforzi intrapresi dall’industria dei motori per ridurre le emissioni e per migliorare il

5 Fonte: Sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio: http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/it/fachgebiete/fg_luft/themen/feinstaub/

6 Fonte: Rapporto sulla "Riduzione degli inquinanti provocati dai motori diesel nel trasporto pubblico", pubblicato dall’UFAFP, 2002