Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine
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attuate nell’allegato 10.
Allegato 11, 14 e 18: cambia solo il rimando alla definizione della lunghezza dello scafo in seguito alla nuova numerazione delle definizioni all’art. 2 ONI. Sostanzialmente non vi sono modifiche.
L’allegato 19 subisce una modifica in seguito all’introduzione dei nuovi certificati internazionali per i conducenti di imbarcazioni da diporto. I requisiti per l’esame definiti nella risoluzione ECE n. 40 vengono integrati nei programmi d’esame per i permessi delle categorie A e D. Quanto al programma d’esame per la categoria B, si rimanda alle disposizioni esecutive relative all’ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB). L’obiettivo è l’armonizzazione dei requisiti per i conducenti di imbarcazioni delle imprese con e senza concessione federale (cfr. considerazioni sulla tematica dei permessi della categoria B).
L’allegato 20 viene adeguato alla nuova formulazione del corrispondente allegato della direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto. È nuova la suddivisione delle procedure di valutazione della conformità in "requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive" (lett. A) e in "requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche" (lett. B). In entrambi gli ambiti sono descritte le procedure da seguire per la valutazione della conformità.
Allegato 23: analogamente all’allegato 20, anche il 23 si adegua alla nuova formulazione dell’allegato VI della direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto.
L’allegato 26a è nuovo e descrive la procedura per accertare la "garanzia di qualità del prodotto". Il costruttore deve applicare un sistema di qualità approvato per le prove del prodotto finito. Il sistema di qualità è descritto nei dettagli al punto 3. Il punto 4 affida la sorveglianza del costruttore alla responsabilità di un organismo notificato.
L’allegato 30 descrive la documentazione tecnica che il costruttore di un’imbarcazione sportiva o di un componente è tenuto a fornire (cfr. allegato XIII direttiva CE). Dalla documentazione tecnica deve risultare che l’imbarcazione o i componenti sono conformi ai requisiti essenziali della direttiva CE sulle imbarcazioni da diporto. Ciò vale per l’imbarcazione, i componenti, le emissioni acustiche e le emissioni di gas di scarico.
L’allegato 31 definisce i requisiti relativi alla dichiarazione di conformità. L’allegato viene completato dall’aggiunta delle nuove norme corrispondenti della direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto.
Nell’allegato 32 si concretizza l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di emissioni acustiche delle imbarcazioni sportive con una potenza dei singoli motori inferiore o pari a 40 kW. Se per queste imbarcazioni si presenta una dichiarazione di conformità, esse sono dispensate da una nuova misurazione delle emissioni acustiche e dalla presentazione del relativo verbale.
Allegato 33: alla lett. g le imbarcazioni sportive descritte nell’allegato 32 sono dispensate dall’attestazione relativa all’avvenuta misurazione delle emissioni acustiche.
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