Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
La dichiarazione di conformità è un elemento centrale della direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto (vedi sopra al punto 2.3). Finora solo il produttore o il suo mandatario erano autorizzati a rilasciarla. In futuro ogni persona potrà, rispettando determinate condizioni quadro, emettere questo tipo di dichiarazione (vedi art. 148k).
Al cpv. 7 si spiega quando un’imbarcazione è da ritenersi masserizia di trasloco. Ciò ha conseguenze sulle disposizioni di legge da soddisfare. Queste ultime sono definite nelle disposizioni transitorie dell’art. 166 cpv. 23.
Articolo 101 capoverso 1: su richiesta della vks, la frequenza delle ispezioni periodiche per gommoni, natanti da noleggio e battelli per il trasporto di merci è stata portata dagli attuali due anni a tre anni. Per i battelli merci viene a cadere la distinzione tra quelli dotati di scafo e rinforzi non completamente in acciaio e quelli in cui detti componenti sono fabbricati in acciaio. In base alle informazioni fornite dalla vks, l’estensione della frequenza non comporta rischi sotto il profilo della sicurezza.
L’articolo 106 capoverso 1 lettera c viene modificato sulla scia dell’introduzione di nuovi certificati internazionali (vedi art. 90 e 91).
L’articolo 107a capoverso 1 subisce una modifica dovuta alla nuova numerazione delle definizioni all’art. 2. È in pratica interessata la definizione del concetto di "imbarcazione sportiva".
Articolo 109: in questo articolo vengono integrate disposizioni sulle emissioni acustiche della direttiva aggiornata CE sulle imbarcazioni da diporto. Da una parte si tratta del valore limite e, dall’altra, del procedimento di misurazione per stabilire il livello di pressione acustica.
In materia di valori limite si distingue fra le imbarcazioni sportive con una potenza pari o inferiore a 40 kW e tutte le altre. Per le imbarcazioni sportive succitate si applicheranno i limiti stabiliti dalla direttiva CE. Il livello massimo di pressione acustica ammesso sarà quindi:
67 dB per imbarcazioni sportive/motori con una potenza di 10 kW o inferiore e
72 dB per imbarcazioni sportive/motori con una potenza compresa tra 10 kW e 40 kW compresi.
Questi valori si riferiscono alla potenza nominale di un singolo motore.
Va osservato che per le imbarcazioni sportive dotate di 2 o più motori è ammesso un supplemento di 3 dB rispetto al valore limite corrispondente. Per tutte le altre imbarcazioni si applica un limite di 72 dB(A), in linea con il limite ONI attualmente già in vigore.
La medesima distinzione vale per le misurazioni. Tutte le imbarcazioni sportive/i motori per cui si applicano i valori limite della direttiva CE vengono ispezionati secondo la procedura stabilita dalla stessa direttiva. Per i natanti cui si applica il valore limite ONI non modificato, l’ispezione si effettua in base alla procedura descritta nell’allegato 10 ONI.
Come già indicato al punto I.2.2, la tematica concernente le emissioni acustiche delle imbarcazioni sportive è stata analizzata in modo approfondito nell’ambito dei lavori preliminari. L’obiettivo dell’attuazione dei valori limite CE è quello di semplificare la procedu-