Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine

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conseguenza, si condivide il chiarimento apportato nel rapporto esplicativo in relazione al fatto che in questo caso non si tratta di prescrizioni tecniche e che, di conseguenza, la LOTC non trova applicazione (ZH auspica invece un chiarimento simile); nel settore della protezione antincendio, il momento dell'utilizzazione risulta decisivo sotto il profilo della sicurezza; perciò, in questo settore la separazione tra immissione in commercio e prescrizioni d'uso dovrebbe essere mantenuta.

La Suva chiede che anche il concetto di "prodotto" venga definito, come nel caso del progetto di legge sulla sicurezza dei prodotti.

SIHK sottolinea che, secondo il rapporto esplicativo, le definizioni di cui all'articolo 3 non sarebbero giuridicamente prevalenti rispetto a definizioni derogatorie contemplate da prescrizioni federali – vale a dire ordinanze – relative a singoli settori; secondo SIHK, la LOTC dovrebbe stabilire – proprio perché le definizioni svolgono un ruolo così importante nelle prescrizioni tecniche sui prodotti – che le definizioni più importanti sotto il profilo del diritto materiale siano da inserire nelle leggi federali e non soltanto nelle ordinanze.

Articolo 4: Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale

IG DHS, Coop, VSEI e Comco approvano la precisazione di cui all'articolo 4 capoverso 3, relativa al carattere di proporzionalità delle disposizioni derogatorie. Secondo Swiss Retail Federation, il progetto di legge non definisce chi debba decidere se le prescrizioni tecniche agiscono come ostacoli tecnici al commercio; molti concetti, come ad esempio la "proporzionalità" (cpv. 3 lett. b) oppure la "moralità pubblica" (cpv. 4 lett. a) necessiterebbero d'interpretazione e permetterebbero l'introduzione, per vie traverse, di nuovi ostacoli tecnici al commercio; le deroghe sarebbero da disciplinare in una legge federale o in un'ordinanza del Consiglio federale. IG DHS, Coop, Denner e Migros chiedono che l'articolo 4 venga integrato da un nuovo capoverso 5, finalizzato all'interpretazione dei casi di interesse pubblico preponderante e al raggiungimento del livello di protezione auspicato da parte degli uffici federali competenti.

Articolo 4a: Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda l'informazione sui prodotti

Osservazioni generali sull'articolo 4a:

PPD e Comco approvano la definizione di principi concernenti l'elaborazione delle prescrizioni tecniche sotto il profilo dell'informazione sui prodotti, essendo questi all'origine di buona parte degli ostacoli al commercio. SIC Svizzera e schweizerische Drogistenverband condividono le esigenze poste all'articolo 4a in materia di informazione sui prodotti.

Osservazioni sui capoversi 1 e 2:

SO, UR (chimici cantonali dei Cantoni originari), chemsuisse condividono le disposizioni proposte ai capoversi 1 e 2; esse sarebbero compatibili anche con i requisiti contemplati dal diritto in materia di prodotti chimici. SKS, Greenpeace, Kleinbauern-Vereinigung, Schweizer Brauerei-Verband concordano con il capoverso 1, secondo cui l'informazione sui prodotti deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale; attualmente, molte informazioni appaiono soltanto in inglese, ciò che sarebbe insufficiente; SKS ritiene inutile la richiesta di redigere l'informazione sui prodotti nelle tre lingue ufficiali per tutti i prodotti. FRC appoggia la disposizione secondo cui l'informazione sui prodotti venga redatta in almeno una lingua ufficiale, chiedendo però che si tratti della lingua della regione di vendita; un'informazione sui prodotti in inglese sarebbe insufficiente; nei casi in cui possono essere interessate la salute e la sicurezza dei consumatori l'informazione sui prodotti dovrebbe comparire nelle tre lingue ufficiali Anche il PS condivide la disposizione di cui al capoverso 1; un innalzamento generale del livello dei requisiti (ad es. l'informazione nella lingua della regione di vendita) comporterebbe un ulteriore aumento, rispetto alla situazione attuale, della segmentazione del mercato svizzero. Per Schweizer Brauerei-Verband la disposizione di cui al capoverso 1