Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine

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sicurezza dei prodotti. Coop chiede inoltre l'istituzione di un'autorità centrale nel settore della protezione dei consumatori e un adeguamento delle disposizioni relative alla protezione dei consumatori a quelle della CE. KGL, VSEI e Comco chiedono un adeguamento dell'articolo 20a, affinché gli organi preposti alla sorveglianza del mercato non possano stabilire nuove fattispecie derogatorie in virtù di una loro competenza, limitando la sfera delle loro attività alle deroghe previste dalla LOTC o dagli atti normativi settoriali. Suissetec chiede la garanzia che le organizzazioni incaricate della sorveglianza del mercato non traggano alcun vantaggio dalle misure eventualmente adottate.

Economiesuisse chiede che gli interventi delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato si limitino ai casi di grave e immediato pericolo (sostanzialmente il cpv. 5, tuttavia non applicato soltanto ai Cantoni bensì anche alla Confederazione); in quanto misure preventive, esse dovrebbero restare in vigore per un mese al massimo, fino alla loro conferma, da parte della Confederazione, mediante decisione generale.

D'altra parte, quasi tutti i Cantoni, chemsuisse e VKCS temono che le misure proposte possano comportare difficoltà e oneri maggiori sotto il profilo attuativo; nel settore delle derrate alimentari d'importazione, l'attuazione risulterebbe fortemente ostacolata; la Confederazione dovrebbe provvedere alla copertura degli eventuali costi aggiuntivi.Di conseguenza, si auspica che gli oneri supplementari previsti, dovuti alla sorveglianza del mercato, vengano ridotti al minimo, evitando quelli inutili; sarebbe necessario elaborare un sistema attuativo agile e praticabile. Secondo FR e GE, qualora dopo la presentazione delle prove ai sensi degli articoli 17 segg. permanessero dubbi in relazione al livello di protezione, i casi in questione andrebbero affidati all'ufficio federale competente; quest'ultimo avrebbe il compito di tenere un elenco dei casi in questione. Un certo numero di partecipanti (BE, BL, SO, ufficio dei controlli alimentari e dell'ambiente di SH, TG, VKCS) auspica l'introduzione di un obbligo di registrazione per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio che non soddisfano le prescrizioni svizzere, vale a dire prodotti ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 o 16c capoverso 1; ai fini della registrazione andrebbero indicate le caratteristiche del prodotto non conformi alla normativa svizzera, nonché la normativa che determina la commerciabilità nella CE del prodotto in esame; spetterebbe all'ufficio federale competente esaminare le registrazioni e tenere un elenco consultabile dei prodotti soggetti al principio "Cassis de Dijon"; una procedura simile verrebbe applicata in Germania alle importazioni di derrate alimentari che, pur non soddisfacendo le prescrizioni tedesche, hanno accesso al mercato di quel Paese in virtù del principio summenzionato.

Osservazioni specifiche:

Swiss Retail Federation ritiene che l'articolo 20a capoverso 2 manchi di chiarezza e pone la questione relativa alla definizione di "reale vantaggio"; sarebbe parimenti sostenibile la tesi secondo cui le misure dovrebbero essere "realmente vantaggiose" anche nei confronti degli altri operatori, ad es. chi commercializza il prodotto; la disposizione in questione è ritenuta un intervento illegittimo nelle attività di mercato e, di conseguenza, ne viene chiesta la cancellazione.

La Comco auspica che vengano valutate modalità di intervento meno drastiche, ad esempio l'adozione di misure preventive. AGVS, VSEI e Comco chiedono che, se del caso, la LOTC limiti la durata della validità delle decisioni generali ad un lasso di tempo entro cui le autorità

– a condizione che le esigenze di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 siano soddisfatte – possano inoltrare al Consiglio federale una richiesta per una nuova deroga generale.

AGVS chiede inoltre che l'inserimento di un prodotto/di una disposizione relativa a prodotti in una lista negativa avvenga nel quadro di una procedura trasparente e risulti opportunamente giustificata nei confronti dell'impresa interessata.

La Comco chiede che l'articolo 20a capoverso 7 venga completato affinché, in merito alla pubblicazione di una decisione generale, le competenti autorità federali oltre alle autorità