Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati
Paesi in questione e quella svizzera e, di conseguenza, l'inapplicabilità del principio "Cassis de Dijon".
FRC reputa che il presupposto dell'equivalenza sia insufficiente; il progetto non avrebbe indicato quali sarebbero le autorità preposte a decidere in merito all'equivalenza, secondo quali criteri e quali sarebbero le organizzazioni da consultare; affinché si possano stimare gli effetti di tale disposizione sarebbe stato necessario presentare, nel quadro della procedura di consultazione, un elenco con le differenze tra la legislazione svizzera e quella di questi Paesi.
La disposizione viene respinta da GE, i Verdi, FRC, SVTI, che ne chiedono la semplice cancellazione. GE ritiene che la disposizione sia inutile, poiché in caso di equivalenza il mercato svizzero sarebbe comunque accessibile. SKS esprime un parere simile, chiedendo che se del caso si rinunci a questa disposizione.
VSEI e Comco chiedono, nel caso in cui l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" rischiasse di fallire a causa della sua estensione ai Paesi terzi, di ipotizzare soluzioni alternative affinché possa essere introdotto nei confronti degli Stati della CE e del SEE (ad es. accordo di libero scambio Svizzera - CE).
Articolo 16b capoverso 2
Travail.Suisse concorda con la disposizione di cui all'articolo 16b capoverso 2, che stabilisce deroghe al principio "Cassis de Dijon". Lo Schweizerisches Drogistenverband auspica che la disposizione dell'articolo 16b capoverso 2 venga ripresa in questa forma nella legge e che i prodotti soggetti ad obbligo di notifica siano esclusi dall'apertura del mercato.
I Verdi, FRC, Greenpeace, SKS rilevano che secondo il rapporto esplicativo il principio "Cassis de Dijon" non si applicherebbe né ai prodotti la cui importazione è vietata, né a quelli che necessitano di un'autorizzazione d'importazione; ciò dovrebbe essere indicato esplicitamente al capoverso 2 con l'aggiunta di una lettera.
La Società svizzera degli impresari costruttori ritiene che l'elenco di deroghe debba essere per quanto possibile breve e trasparente. Secondo il progetto di revisione, determinati prodotti sarebbero esclusi dall'applicazione del principio "Cassis de Dijon"; tale indebolimento del principio dovrebbe essere ridotto al minimo. Secondo economiesuisse, le deroghe dovrebbero essere decise secondo criteri ancora più restrittivi; esse andrebbero stabilite in un allegato alla LOTC e non nella normativa settoriale.
Secondo SGCI, la definizione positiva del campo d'applicazione (art. 16b cpv. 1) e l'elenco di deroghe formulato nel testo concernente il campo d'applicazione sarebbero sufficientemente precisi. Le disposizioni relative ad un'esplicita base legale (art. 2 cpv. 2) nonché alla tenuta di elenchi (art. 31a cpv. 1) dovrebbero tuttavia concernere soltanto le deroghe di cui alla lettera a.
Lettera a:
I Verdi, FRC, SKS approvano la disposizione di cui alla lettera a.
ZH ritiene che la relazione tra l'articolo 16b capoverso 2 lettera a e l'articolo 2 capoverso 2 sia da chiarire; se le deroghe al principio "Cassis de Dijon" e alla disposizione relativa alla discriminazione nazionale venissero effettivamente indicate soltanto nelle leggi federali corrispondenti – e non potessero essere semplicemente stabilite a livello di ordinanza, sotto forma di delega generale di competenze e di disciplinamento dettagliato – l'introduzione di nuove disposizioni derogatorie dovrebbe avvenire secondo la lunga procedura legislativa e, fino alla loro entrata in vigore, le autorità preposte alla sorveglianza del mercato dovrebbero fare ricorso alle misure preventive di cui all'articolo 20a del progetto. ZH propone pertanto di adeguare l'articolo 2 capoverso 2 e l'articolo 16b capoverso 2 lettera a, e di consentire che le disposizioni derogatorie al principio "Cassis de Dijon" vengano definite a livello di ordinanza.