Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine
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vengono formulate diverse richieste: economiesuisse chiede che l'indicazione supplementare, relativa alle prescrizioni di produzione, sia necessaria soltanto quando ciò viene richiesto anche per i prodotti esteri. fial e vmi propongono, in primo luogo, che per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio secondo l'articolo 16b o 16c debba essere indicato sotto qual aspetto derogano ai requisiti posti dalle prescrizioni sui prodotti svizzere; come seconda soluzione, viene proposto che per i prodotti d'importazione che non soddisfano le prescrizioni svizzere, ma che sono importati in virtù del principio "Cassis de Dijon", debba essere indicato il produttore (delle merci imballate) nell'UE. USAM, Unione grigionese delle arti e mestieri, IG DHS, Coop, Denner, Migros, SFF, SMU chiedono la semplice cancellazione del capoverso 2.
Articoli 17 -18b: Prove richieste Articolo 17
IG DHS, Coop, Denner e Migros considerano gli adeguamenti redazionali apportati all'articolo 17 capoverso 1 un abbandono dell'attuale sistema e un'inversione dell'onere della prova; chiedono che l'onere della prova dell'inammissibilità di un prodotto spetti alle autorità, e che al venditore non venga richiesta la presentazione di alcun tipo speciale di prova (parere espresso anche da UDC, economiesuisse, TVS, VSIG).
Articoli 18, 18a e 18b
SO, SIC Svizzera, FRC e SKS appoggiano le proposte relative agli articoli 18 - 18b. Secondo l'USS si tratterebbe di richieste minime, poiché la presentazione di una fattura sarebbe insufficiente.
BL, FR, TG e l'Associazione dei chimici cantonali temono che produttori poco scrupolosi possano rilasciare facilmente una dichiarazione di conformità di un prodotto alle prescrizioni del Paese di produzione; per gli organi cantonali e federali, la verifica della correttezza di tali dichiarazioni risulterebbe difficile e onerosa in termini di tempo. SZ e ZG chiedono che l'autodichiarazione di cui agli articoli 18a e 18b venga sostituita da un certificato rilasciato dall'organo competente in materia di sorveglianza del mercato o dalla corrispondente autorità di rilascio. GE rileva difficoltà attuative e formula la seguente richiesta: in caso di dubbi, dopo l'esame delle prove presentate in merito alla conformità di un prodotto ai requisiti di diritto delle derrate alimentari di uno Stato membro della CE/del SEE, il dossier necessario alla verifica di detta conformità andrebbe trasmesso all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); all'UFSP spetterebbe il compito di tenere un elenco di tali casi.
UDC, Gastrosuisse, VSEI, VSIG e Comco ritengono che la disposizione proposta possa ostacolare le attività delle PMI creando un onere amministrativo elevato e chiedono pertanto l'eliminazione di richieste concernenti la presentazione di prove; dovrebbe bastare la presentazione di un documento (ad es. una fattura) da parte dell'interessato, in cui risulti che il prodotto è stato acquistato nella CE o nel SEE (parere espresso anche da economiesuisse e Denner). In relazione all'onere della prova (art. 18a cpv. 2) Swiss Retail Federation osserva che l'omologazione in Svizzera non dovrebbero essere più onerosa di quella CE o di uno Stato della CE.
IG DHS, Coop e Migros chiedono la cancellazione della seconda frase dell'articolo 18a capoverso 2 e della terza frase dell'articolo 18b capoverso 2 ("la dichiarazione deve contenere un riferimento alle prescrizioni tecniche determinanti al fine dell'immissione in commercio, a cui il prodotto è conforme"). USAM, Unione grigionese delle arti e mestieri, fial, SFF, SMU avanzano la seguente richiesta: nel caso di un produttore nazionale intenzionato a fabbricare un prodotto e ad immetterlo in commercio in Svizzera, secondo i medesimi requisiti posti ad un offerente di un Paese membro della CE / del SEE che opera già sul mercato interno, la prova della conformità al diritto dello Stato della CE / del SEE in questione non sarebbe necessaria. Il produttore nazionale dovrebbe poter presupporre che il prodotto concorrente sia stato immesso in commercio legalmente; i relativi controlli