Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine

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Articolo 16b capoverso 3

GE, VS, PPD, PLR, USS, SIC Svizzera, Travail.Suisse, FRC, kf, Schweiz. Drogistenverband, VSEI, Comco, approvano la disposizione in esame. PPD e USS ritengono che questa disposizione rafforzi la posizione svizzera nei negoziati sul reciproco accesso al mercato; SIC reputa che il potenziale dissuasivo della disposizione non debba essere sopravvalutato. GE e VS chiedono che la disposizione in questione venga attuata con decisione, mentre Travail Suisse e la Comco auspicano prudenza attuativa; secondo la Comco, detta disposizione non dovrebbe essere utilizzata per minare i concetti fondamentali della regolamentazione per mezzo di accordi internazionali. FRC chiede un'estensione del principio della sospensione per ragioni legate alla protezione della salute e dei consumatori.

AI, SH, SZ ZG, DCPA, Chambre vaudoise des arts et métiers, Centre patronal, fial e SMP esprimono dubbi in merito all'applicabilità di questa disposizione; il processo di liberalizzazione in atto non potrebbe, in pratica subire arresti, senza comportare contrasti sul piano dell'economia esterna e causare, sul piano generale, quegli effetti negativi che il principio "Cassis de Dijon" mirerebbe invece a contrastare. SIC Svizzera sostiene che questa disposizione non sarebbe esente da rischi; nei confronti dei produttori svizzeri, essa accrescerebbe l'incertezza legata alla fase di pianificazione. Secondo SIC Svizzera e SMP, non sarebbe stata indicata la procedura relativa alla sospensione.

Fial, Nestlé e SKS chiedono – per ragioni differenti – la cancellazione di questa disposizione. L'Unione grigionese delle arti e mestieri esprime un giudizio ambivalente.

Articolo 16c: Misure volte a impedire la discriminazione nazionale

Secondo Nestlé Schweiz, il rischio di una discriminazione nazionale non sarebbe una caratteristica dell'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon", bensì semplicemente un fenomeno con cui doversi confrontare.

Consenso nei confronti dell'articolo 16c:

BE, electrosuisse, la Società svizzera degli impresari costruttori, Swissmem, il Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten e Veledes approvano l'articolo 16c nella sua forma attuale. Travail.Suisse ritiene che le misure in esame siano condivisibili, chiedendo però maggiori informazioni – da fornire nell'ambito del messaggio – sul numero di aziende che sarebbero interessate dal fenomeno della discriminazione nazionale. Il Verband Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten ritiene giusto che, analogamente a quanto previsto dalle legislazioni vigenti negli Stati membri della CE, le imprese che non esportano sul mercato europeo possano continuare a produrre attenendosi unicamente alle prescrizioni nazionali. Electrosuisse e Swissmem rilevano che i fabbricanti svizzeri che producono soltanto per il mercato interno sono equiparati a quelli che, nella CE, lavorano soltanto per il loro mercato nazionale; in entrambi i casi si osservano le prescrizioni relative al proprio mercato nazionale; di conseguenza, anche da questo punto vista non vi sarebbe alcuna discriminazione. LU e UR ritengono che il progetto, almeno secondo questa disposizione, impedirebbe un trattamento discriminatorio nei confronti dei fabbricanti svizzeri. VD ritiene che sia per le imprese che esportano i loro prodotti, sia per le PMI, la possibilità di operare conformemente alle prescrizioni europee sia molto interessante.

SIC Svizzera reputa necessaria la disposizione in esame, poiché risolve il problema della discriminazione nazionale almeno per una parte delle imprese in Svizzera; nel caso, essa presupporrebbe tuttavia anche un onere non irrilevante dovuto alle attività di controllo; rimarrebbe insoluto il problema della discriminazione delle imprese che producono soltanto per il mercato svizzero.