Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati
esempio con il recepimento integrale del diritto CE armonizzato (parere condiviso anche da IG DHS, Coop, Unione grigionese delle arti e mestieri, SFF e vmi). Pure Travail.Suisse sostiene l'armonizzazione con il diritto CE, poiché ridurrebbe il problema della discriminazione nazionale. SG e SIHK sostengono che la Svizzera – come soluzione complementare – dovrebbe armonizzare, per quanto possibile, le sue prescrizioni sui prodotti con quelle vigenti nel Paese del principale concorrente.
IG DHS e Coop propongono dei miglioramenti istituzionali; ad esempio, sarebbe necessaria la creazione di un organo centrale a cui gli operatori economici possano notificare le discriminazioni che avvantaggiano gli offerenti esteri, affinché queste possano essere eliminate rapidamente e le relative ordinanze siano adeguate di conseguenza.
Schweizerischer Brauereiverband ritiene che in tutti i casi in cui la Svizzera intende mantenere una normativa più rigorosa, quest'ultima debba essere attuata integralmente (anche nei confronti dei prodotti UE); negli altri settori, anche i produttori nazionali dovrebbero poter operare conformemente alle disposizioni CE meno rigorose.
Il PLS si oppone a distorsioni della concorrenza causate dalle misure proposte per impedire la discriminazione nazionale, anche se a medio termine esse consentissero una maggiore competitività delle imprese; durante una fase di transizione, sarebbe opportuno adottare misure di accompagnamento che possano accelerare il processo di adeguamento delle prescrizioni svizzere agli standard europei.
L'USS propone, come ulteriore possibile soluzione, l'autorizzazione di deroghe.
Articolo 16d: Informazione sui prodotti
Capoverso 1
PPD, Kleinbauern-Vereinigung e SKS approvano la disposizione di cui al capoverso 1. Anche la Comco condivide la disposizione suddetta (l'informazione sui prodotti secondo le prescrizioni tecniche a cui i prodotti sono conformi è sufficiente), pur essendo contraria all'obbligo relativo all'uso di almeno una lingua nazionale (2a parte del capoverso 1: "è fatto salvo l'articolo 4a") e chiedendone la semplice abrogazione (parere espresso anche da hotelleriesuisse). FRC chiede lo stralcio dell'intero capoverso 1; la sua ovvietà lo renderebbe inutile e l'informazione sui prodotti sarebbe disciplinata in modo dettagliato da altre disposizioni della legge.
Secondo SO, NW, UR (chimici cantonali dei Cantoni originari) e chemsuisse, nella direttiva 2001/58/CE, relativa alle schede dati di sicurezza, si farebbe più volte riferimento a valori limite o disposizioni nazionali; il progetto di revisione non prevedrebbe più tale possibilità per la Svizzera; sarebbe opportuno garantire che nella scheda dati di sicurezza oltre all'indirizzo in Svizzera si possano richiedere l'indicazione o la modifica di altri dati per l'informazione, a livello nazionale, in Svizzera; gli articoli 16d e 4a sarebbero da modificare di conseguenza.
Capoverso 2
PPD e Travail.Suisse approvano la disposizione di cui al capoverso 2; essa consentirebbe di garantire trasparenza nei confronti degli acquirenti. I Verdi, FRC e SKS ritengono che questa disposizione sia un'opportuna integrazione dell'articolo 16c; chiedono tuttavia – considerato il loro rifiuto di principio dell'articolo 16c – lo stralcio dell'articolo 16d capoverso 2. Secondo FRC l'eventuale mantenimento dell'articolo 16d capoverso 2 dovrebbe comportare anche quello dell'articolo 16c.
Diversi rappresentanti del mondo economico (economiesuisse, USAM, IG DHS, Coop, Denner, Migros, fial SFF, vmi, Unione grigionese delle arti e mestieri, SMU) temono un'ulteriore discriminazione nazionale causata da questa disposizione, se i produttori svizzeri fossero tenuti ad apporre un'indicazione supplementare, come "conforme alla prescrizioni tecniche tedesche", mentre i prodotti concorrenti non dovrebbero sottostare a tale obbligo;