Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine

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politici UDC e PLS; Nebs, SAB, USC nonché diverse associazioni del settore agricolo (AgorA, Agri Genève, agriss, Association nationales des coopératives viti-vinicoles suisses, Association suisse du commerce des vins, Association suisse des vignerons-encaveurs, chambre jurasienne d'agriculture, cnav, Prométerre, SBLV, Solothurner Bauernverband, FSS, FSV, SMP, Société des encaveurs de vins suisses, VSF, ZBB), Ascopa, Centre patronal, chambre vaudoise des arts et métiers, FER, fial, Gallosuisse, Promarca, Schweizerischer Detaillistenverband, SKW, VIPS, VKF, vmi, VZLS.

GE, SIC Svizzera e UDC chiedono l'avvio di negoziati con la CE per concordare un'applicazione reciproca del principio "Cassis de Dijon"; Nebs chiede la rapida apertura di negoziati con la CE per un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare. SH, SMP e schweizerischer Obstverband chiedono di scorporare i settori per cui è richiesta una regolamentazione mediante accordo intenrazionale; SZ, USS, SAB, Nebs, Promarca, SMP temono che l'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" possa indebolire il potere negoziale svizzero. SZ auspica che prima di procedere all'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" si accerti la possibilità di concludere accordi con i principali partner commerciali.

In merito alla concezione adottata

La Comco concorda con l'introduzione unilaterale del principio "Cassis de Dijon", deplorando tuttavia che nel capitolo 2 (Adozione di prescrizioni tecniche) manchi una codificazione esplicita ai sensi del principio formulato nella mozione Hess, secondo cui di norma sarebbe riconosciuta l'equivalenza delle prescrizioni tecniche degli Stati della CE o del SEE e le deroghe a tale principio, oltre a richiedere una base legale, dovrebbero adempiere all'articolo 4 capoversi 3 e 4; nel contempo, la Comco ammette che la soluzione adottata nel progetto della LOTC potrebbe effettivamente portare a risultati soddisfacenti: tuttavia, la concezione del principio non risulterebbe in modo sufficientemente chiaro dal testo della legge. Il PPD ritiene che in linea di principio, tutte le prescrizioni tecniche vigenti nella CE dovrebbero essere riconosciute dalla Svizzera.

In merito al campo d'applicazione (frase introduttiva dell'articolo 16b capoverso 1)

Interpharma, electrosuisse, FRC, SGCI, Swissmem, VIPS approvano l'applicazione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" nel settore non armonizzato ("prodotti per i quali sussistono differenze, tra Svizzera e CE o SEE, in materia di prescrizioni tecniche"); la limitazione del campo d'applicazione di questo principio al settore non armonizzato tra Svizzera e CE viene pertanto condivisa; in questo modo, verrebbe salvaguardato il potere negoziale della Svizzera nei confronti della CE nel settore del diritto comunitario armonizzato, con la garanzia di un immutato interesse, da parte della CE, al mantenimento degli accordi esistenti con la Svizzera e alla negoziazione di nuovi accordi.

PPD e Comco nutrono invece perplessità riguardo a tale limitazione dell'apertura unilaterale del mercato al settore non armonizzato, l'Unione grigionese delle arti e mestieri e SIHK la respingono. Le ragioni di ciò risiederebbero nell'inutilità di questa limitazione e nella minore efficacia economica dell'apertura unilaterale del mercato; la limitazione non sarebbe praticabile e sarebbe fonte di incertezza giuridica. Viene perciò proposto si stralciare la limitazione di cui all'articolo 16b capoverso 1, consentendo l'accesso al mercato di tutti i prodotti CE che adempiono alle prescrizioni tecniche comunitarie e che sono stati legalmente immessi in commercio in uno Stato membro della CE o del SEE. La Comco constata che, considerata la regolamentazione proposta, la differenziazione tra settore armonizzato e non armonizzato in pratica non dovrebbe causare problemi.

Bauenschweiz ritiene che il testo non affermi in modo sufficientemente chiaro che sono i settori armonizzati tra Svizzera e CE/SEE (e non i prodotti) ad essere esclusi dall'apertura unilaterale del mercato. Tanto più che nel settore dei prodotti da costruzione non è ancora stato stipulato alcun MRA; si auspica perciò che il testo dell'articolo 16b sia precisato in