Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine
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Articolo 5 capoverso 1 lettera d
La FRC approva esplicitamente le nuove disposizioni di cui alle lettere c e d dell'articolo 5.
Articolo 5 capoverso 3
SMU e Comco concordano con la disposizione che prevede di limitare le procedura di omologazione ai casi in cui ciò sia reso necessario da interessi pubblici preponderanti, conformemente all'articolo 4 capoversi 3 e 4. Secondo VSEI e Comco il Consiglio federale dovrebbe, per quanto possibile, attenersi a criteri restrittivi anche per ciò che concerne l'autorizzazione delle divergenze tra la legislazione svizzera e quella comunitaria, in relazione all'obbligo o ai parametri di omologazione; le procedure di omologazione dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione federale (Comco). L'Institut de droit de la santé dell'Università di Neuchâtel rileva che, nel quadro dell'attuazione dell'articolo 5 capoverso 3, è necessario continuare a garantire la sicurezza dei pazienti; per questa ragione, sarebbe opportuno tenere in considerazione le eventuali differenze tra le procedure di omologazione nazionali finalizzate all'immissione in commercio di medicamenti nella CE.
Articolo 5a: Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego
Numerosi Cantoni (BE, BL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, UR, VS, ZH), DCPA e VKF ritengono che sia necessario riconsiderare l'articolo 5a sotto il profilo delle competenze attribuite ai Cantoni; la formulazione dell'articolo 5a mancherebbe di chiarezza e vi sarebbe il rischio di nuove limitazioni delle competenze cantonali, in particolare per quanto concerne la definizione dei requisiti di costruzione; viene citata la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore della protezione antincendio: alla Confederazione spetta il disciplinamento dell'immissione in commercio dei prodotti da costruzione, ciò che avviene mediante la legge sui prodotti da costruzione; invece le competenze relative all'utilizzazione di questi prodotti e alle disposizioni in materia di sicurezza contemplate dal diritto della costruzione, nonché l'attuazione delle prescrizioni sulla protezione antincendio, spettano ai singoli Cantoni; il riferimento dell'articolo 5 a messa in servizio, installazione e impiego determinerebbe proprio l'aggiramento di questo principio; secondo l'articolo 1 della legge sui prodotti da costruzione, soltanto la messa in commercio dei prodotti da costruzione sarebbe di competenza della Confederazione; applicazione e attuazione spetterebbero ai Cantoni; anche altri casi in cui sarebbero ipotizzabili analoghe interferenze nella sfera di competenza dei Cantoni senza una base costituzionale. Viene rilevato che l'interpretazione del Consiglio federale, espressa nel rapporto esplicativo, corrisponderebbe all'attuale situazione giuridica nel settore dei prodotti da costruzione, tanto più che uno dei motivi dell'emanazione del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) consisteva proprio nella volontà di evitare la creazione di nuovi ostacoli al commercio; non sarebbe da escludere tuttavia, una diversa interpretazione della nuova disposizione del progetto da parte delle autorità competenti.
TFB ritiene che, se del caso, sarebbe necessario completare la definizione del concetto di "messa in servizio" e chiede che le possibili contraddizioni rispetto alle prescrizioni tecniche cantonali relative alle costruzioni siano esaminate e presentate10. Alcuni Cantoni (AR, GR, SZ, ZG) sostengono che il settore oggetto della normativa in materia di protezione antincendio dovrebbe essere escluso dal campo d'applicazione generale del principio "Cassis de Dijon". NW chiede una nuova formulazione dell'articolo 5a. SH e VKF respingono l'articolo 5a chiedendone la cancellazione.
Secondo la suva, in base all'articolo 5a si potrebbe ritenere che anche le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro siano esigenze vietate. Per garantire che il livello di
10 Si vedano anche i commenti all'articolo 3 lettera b.