Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine

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Misure volte ad impedire la discriminazione nazionale: riserve di principio

I Verdi, FRC, Greenpeace, SKS rifiutano le misure proposte per ragioni di principio: si verificherebbero abusi, l'onere legato alle attività di controllo e amministrazione svolte in adempimento di questa disposizione sarebbe enorme, le misure porterebbero a frodi a danno dei consumatori; il progetto della legge federale / dell'ordinanza del Consiglio federale menzionata al capoverso 2 non sarebbe stato presentato. Di conseguenza, si propone di stralciare questa disposizione. Le perplessità espresse da VZLS sono dovute al rischio che, in pratica, le norme svizzere non vengano più osservate oppure diventino inutili.

BL, LU, NW, OW, UR, ZH esprimono dubbi sull'applicabilità di queste misure e chiedono che esse vengano esaminate da questo punto di vista. TG reputa che questa disposizione non possa essere attuata dalle autorità cantonali; le autorità esecutive svizzere non sarebbero in grado di effettuare i controlli finalizzati a stabilire se un prodotto sia stato effettivamente immesso in commercio nella CE. SH e USC evidenziano l'inidoneità delle misure proposte ad un'applicazione nel settore agricolo. TG teme le esportazioni finalizzate all'adempimento di tale disposizione. FR teme degli abusi, sottolineando in particolare il rischio che prodotti fabbricati per l'esportazione secondo metodi di produzione vietati in Svizzera, vengano successivamente introdotti sul mercato svizzero mediante reimportazione.

L'USC, Gallosuisse, Prométerre, SBLV, Uniterre e ZBB esprimono perplessità riguardo alla possibilità di impedire una discriminazione nazionale in caso di applicazione unilaterale del principio "Cassis de Dijon"; mediante la disposizione prevista, le imprese operanti esclusivamente sul mercato interno svizzero verrebbero discriminate, e tale problematica sarebbe aggravata dal fatto il Paese di provenienza non verrebbe più indicato; molti prodotti del settore agricolo e di quello della trasformazione alimentare sarebbero destinati, in primo luogo, al mercato svizzero e, di conseguenza, verrebbero fortemente discriminati; la disposizione porterebbe a distorsioni della concorrenza tra i produttori svizzeri e sarebbe fonte di incertezza per i consumatori; le prescrizioni svizzere diventerebbero, nei fatti, inutili; l'esistenza di prescrizioni differenti, a seconda che si tratti di imprese di esportazione o meno, causerebbe difficoltà a livello attuativo; l'articolo 16c minerebbe la normativa in materia di derrate alimentari, frutto di un lungo lavoro di elaborazione, e la Svizzera non potrebbe permettersi un peggioramento dell'elevata qualità della sua produzione.

I Verdi e Greenpeace ritengono – considerato che in numerosi settori è in atto un'armonizzazione con il diritto CE – che il problema della discriminazione nazionale sia stato nettamente sopravvalutato. Il PS sostiene – in mancanza di esempi concreti di settori in cui la discriminazione causerebbe danni reali – che le opposizioni siano tali in linea di principio, ma che non rivestano importanza economica; la discriminazione nazionale potrebbe causare un danno considerevole soltanto a determinate condizioni, finora non accertabili; ad esempio, nel caso di prodotti fabbricati in Svizzera, destinati esclusivamente al mercato interno e non esportati, e confrontati con la concorrenza di un prodotti esteri realizzati secondo criteri tecnici molto meno severi e, perciò, ad un prezzo decisamente più basso.

Richieste di una limitazione dell'articolo 16c:

Acsi, Commissione federale del consumo e kf temono che l'articolo 16c capoverso 1 possa portare ad abusi e frodi a danno dei consumatori, rendendo inoltre difficile e complessa la sorveglianza del mercato; di conseguenza, il requisito minimo consisterebbe nel rispetto, da parte dei produttori svizzeri, delle prescrizioni comunitarie; l'adempimento delle prescrizioni di produzione di singoli Stati membri della CE o del SEE è considerato insufficiente; la lettera b sarebbe pertanto da stralciare.