Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati
cantonali competenti, agli operatori economici ed alla SECO, informino anche la Comco, a cui secondo l'articolo 20b capoverso 2 spetta il diritto di ricorrere contro tali decisioni.
Secondo chemsuisse e i chimici cantonali dei cantoni originari, è molto importante che si possa procedere con facilità alla contestazione dei prodotti non conformi; viene pertanto condivisa la disposizione proposta, secondo cui le misure adottate dalle autorità cantonali non sarebbero interessate dalla procedura di cui all'articolo 20a, in particolare ai capoversi 4 e 5; l'applicazione di queste disposizioni procedurali ai prodotti non conformi comporterebbe un inutile onere amministrativo e impedirebbero una piena efficacia attuativa.
Secondo l'Unione grigionese delle arti e mestieri e SIHK, in singoli casi le misure possono influire pesantemente sulla libera circolazione delle merci; per questa ragione, tali misure – su richiesta delle autorità competenti – dovrebbero essere disposte dal Consiglio federale e non da un organo subordinato. L'Unione grigionese delle arti e mestieri e SIHK sono pure contrarie al fatto che l'emanazione di tali misure, sotto forma di decisione generale, possa essere effettuata anche da "organizzazioni incaricate della sorveglianza del mercato dalla Confederazione" (cpv. 3); si tratterebbe spesso di organizzazioni private, formate da diretti rappresentanti di gruppi d'interesse; l'emanazione delle misure in esame dovrebbe pertanto spettare unicamente alle autorità federali competenti. Viene inoltre richiesto che le misure cautelari applicate dalla autorità cantonali preposte alla sorveglianza del mercato, in caso di un pericolo grave e immediato per gli interessi pubblici, rimangano in vigore fino alla decisione dell'autorità federale competente, ma al massimo per un mese (invece di due).
Articolo 20b: Rimedi giuridici
L'attribuzione alla Comco del diritto di ricorrere, conformemente all'articolo 20b capoverso 2, viene approvata da Commissione federale del consumo, IG DHS, Coop, Denner, Migros, Unione grigionese delle arti e mestieri, SIHK, SwissTnet, Comco. GE, SIC Svizzera, Commissione federale del consumo, Acsi, FRC, kf, SKS, Greenpeace chiedono che anche le organizzazioni per la tutela dei consumatori possano beneficiare di tale diritto. La Commissione federale del consumo sostiene che anche le associazioni professionali ed economiche dovrebbero godere del diritto di ricorso.
VD vorrebbe una formulazione più chiara dell'articolo 20b, con maggiori informazioni inerenti alla procedura di ricorso.
Il Tribunale federale ritiene che, sotto il profilo della correttezza del sistema, sia opportuno che le decisioni del Tribunale amministrativo federale, relative a questioni di diritto pubblico, possano essere impugnate ricorrendo al Tribunale federale; d'altra parte, ciò comporterebbe un onere supplementare a carico di quest'ultimo, e sarebbe pertanto in contrasto con gli obiettivi di sgravio perseguiti dal Parlamento con la legge sul Tribunale federale.
Economiesuisse, Unione grigionese delle arti e mestieri, SIHK propongono che alla Comco non venga attribuito soltanto il diritto di ricorrere, bensì – analogamente a quanto previsto dall'articolo 8 capoverso 3 della legge sul mercato interno – anche la possibilità di svolgere indagini e sottoporre raccomandazioni relative ad ulteriori liberalizzazioni, qualora essa constatasse, ad esempio, che le misure adottate dalle autorità federale per impedire la discriminazione nazionale sono insufficienti, o che le autorità non adempiono, o non adempiono in misura sufficiente, al mandato di cui all'articolo 4 LOTC, relativo ad una formulazione delle prescrizioni tecniche tale da impedire che esse costituiscano ostacoli tecnici al commercio.
Articoli 21 e 22: Assistenza amministrativa Articolo 22: Assistenza amministrativa internazionale
SO, NW, UR (chimici cantonali dei Cantoni originari), chemsuisse reputano che l'assistenza amministrativa internazionale non dovrebbe concernere soltanto le autorità federali, considerato che anche le autorità cantonali dipendono dalle informazioni fornite dalle autorità