Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine
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rivestirebbe un ruolo fondamentale; il parere espresso da più parti nel corso della procedura di consultazione – secondo cui sarebbe sufficiente anche una dichiarazione in altre lingue – almeno nel settore alimentare sarebbe da respingere fermamente.
TI ritiene che la disposizione, soprattutto nel settore dei prodotti chimici, sia insufficiente, vista l'importanza del fatto che gli avvisi di sicurezza siano compresi da tutti; TI rimanda ad una prassi dell'UFCOM, secondo cui si può rinunciare all'informazione sui prodotti redatta in due lingue ufficiali a condizione che essa appaia nella lingua della regione di vendita, e chiede l'applicazione di questa disposizione anche nel settore dei prodotti chimici.
KGL, hotelleriesuisse e Comco sono contrarie alla richiesta relativa alla lingua ufficiale e ne chiedono la cancellazione; in caso di necessità, le deroghe ai sensi dell'articolo 4 LOTC sarebbero da disciplinare, in relazione alla lingua delle indicazioni, negli atti normativi settoriali. Secondo KGL e Comco non vi sarebbe alcun problema se accanto al vino italiano, con etichette in italiano (autorizzate) giungessero, ad esempio, sul mercato svizzero anche vini d'oltremare o spagnoli con etichette in inglese o spagnolo (non autorizzate); pur riconoscendo la necessità, in determinati casi, di redigere l'informazione sui prodotti in una o più lingue ufficiali, KGL ritiene che tale richiesta dovrebbe costituire un'eccezione finalizzata, ad es., alla protezione dei consumatori. La Comco rileva che se in singole regioni linguistiche della Svizzera la lingua (ufficiale) dell'informazione sui prodotti fosse determinata in base alle esigenze di mercato, ciò non avverrebbe per prodotti con diciture in altre lingue. Per poter derogare alla regola principale di cui al capoverso 1 (almeno una lingua ufficiale svizzera), sarebbe necessario prevedere esplicitamente prescrizioni tecniche derogatorie a livello di leggi o ordinanze; ciò sarebbe in contrasto con gli scopi della revisione della LOTC (parere espresso anche da hotelleriesuisse).
Il PS sostiene che le disposizioni derogatorie debbano essere formulate in modo chiaro e tale da renderle vincolanti; in caso di prodotti pericolosi per la sicurezza e la salute dei consumatori le informazioni dovrebbero essere redatte nelle tre lingue ufficiali o per lo meno nella lingua ufficiale parlata dove avviene la vendita. Secondo l'Unione sindacale, le prescrizioni di cui all'articolo 4a sono rilevanti in relazione alla protezione della salute in Svizzera; in particolare, la possibilità di richiedere che le avvertenze e gli avvisi di sicurezza vengano redatte non soltanto in una lingua ufficiale, bensì anche in altre sarebbe un presupposto per un'utilizzazione o un impiego sicuri dei mezzi di produzione sul posto di lavoro.
Capoverso 3
UR (chimici cantonali dei Cantoni originari) approva il mantenimento dell'obbligo di indicare una persona responsabile in Svizzera per alcuni prodotti chimici; tuttavia, il fatto che la disposizione riguardi unicamente i prodotti chimici soggetti ad omologazione, registrazione o notifica non corrisponde al principio di mantenimento del livello di protezione; se un commerciante non modifica un prodotto chimico, non vi sono responsabilità a suo carico in relazione alla sicurezza del prodotto; la responsabilità spetta al fabbricante o all'importatore; l'indicazione relativa a questa persona sarebbe pertanto di importanza fondamentale al fine della tracciabilità dei prodotti e della trasparenza in materia di responsabilità; l'indicazione di una persona responsabile sarebbe importante anche sotto il profilo delle informazioni da destinare ad autorità, utilizzatori e servizi di pronto soccorso (un parere analogo è stato espresso da SO e chemsuisse; FRC deplora il carattere eccessivamente restrittivo del capoverso 3 riguardo all'indicazione della persona responsabile in Svizzera). L'ufficio cantonale dell'ambiente di SH sostiene che a fini attuativi, nel settore dei prodotti chimici si dovrebbe poter risalire con certezza al fabbricante o all'importatore; sarebbe perciò necessario indicare l'importatore svizzero/il fabbricante sull'etichetta e nella scheda di dati di sicurezza.
IG DHS, Coop, Denner, Migros auspicano che il capoverso 3 venga semplicemente eliminato, poiché per i prodotti soggetti ad omologazione e notifica dovrebbe, in generale,