Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 30 pagine

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protezione raggiunto in Svizzera non venga abbassato, il previsto articolo 5a dovrebbe essere integrato da una precisazione in tal senso; anche gli Stati CE si sarebbero riservati il diritto, se necessario ai fini della protezione dei lavoratori, di emanare prescrizioni nazionali più severe.

Articolo 10: Accreditamento

Riguardo all'articolo 10 non sono pervenute prese di posizione.

Articolo 11: Normazione

La Commissione federale del consumo, SKS, FRC, Acsi, kf, IG DHS, Coop, Denner e Migros chiedono un'integrazione dell'articolo 11 per assicurare che entro un certo termine transitorio (se del caso fissato dal Consiglio federale) le disposizioni di diritto privato vengano adeguate alla corrispondente normativa CE.

Articolo 14: Conclusione di accordi internazionali

Riguardo all'articolo 14 non sono pervenute prese di posizione.

Capitolo 3a: Accesso al mercato

VKF chiede che il capitolo 3a (art. 16a segg.) venga semplicemente eliminato e che le relative disposizioni siano modificate di conseguenza o stralciate.

Articolo 16a: Principio

Secondo SGV, Società svizzera degli impresari costruttori, SMU e TFB, in relazione al settore d'applicazione l'articolo 16a sarebbe insufficientemente preciso; sarebbe perciò da completare nel modo seguente: "Il principio "Cassis de Dijon" può essere applicato soltanto ai settori non armonizzati con la CE." Ai settori armonizzati apparterrebbero ad esempio tutti i prodotti da costruzione ai sensi della legge sui prodotti da costruzione. Dovrebbe trattarsi di settori armonizzati e non di prodotti armonizzati.

TFB deplora che il rapporto esplicativo non comprenda delle precisazioni in merito ai prodotti da costruzione; in particolare, sarebbe da chiarire se questi ultimi vengono disciplinati dall'articolo 16a lettera b oppure no11; vi sarebbe inoltre mancanza di chiarezza in relazione alla funzione integrativa svolta dall'articolo 16b capoverso 1 rispetto alle lettere a e b dell'articolo 16a; viene pertanto richiesto un adeguamento del testo della legge allo scopo di definire la correlazione tra gli articoli 16a e 16b, come pure i casi e le condizioni di applicabilità dell'articolo 16b; inoltre, il messaggio concernente la legge dovrebbe illustrare quali siano le conseguenze per i prodotti da costruzione.

11 Visto che in relazione ai prodotti da costruzione il processo di armonizzazione non è ancora completo, secondo TFB si potrebbe anche supporre l'applicabilità dell'articolo 16b capoverso 1 lettera b a questi prodotti, pure in presenza di un accordo di mutuo riconoscimento della valutazioni della conformità per i prodotti da costruzione. Si tratterebbe di affrontare e sviluppare questa tematica nell'ambito del messaggio; in base al prevedibile MRA con la CE concernente i prodotti da costruzione, secondo TFB l'articolo 16a lettera b dovrebbe in effetti essere applicabile; allo scopo di evitare questa situazione problematica, si chiede di integrare l'articolo 16a capoverso 1 con una nuova lettera c (c. "soddisfano le esigenze relative alle norme tecniche indicate e alle omologazioni tecniche").