Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 27 pagine
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H+ e USB contestano in particolare il limite massimo degli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni secondo l’articolo 20 (trapianti) e l’articolo 21 (conservazione di tessuti) dell’ordinanza sui trapianti. Per gli altri importi (modifica, sospensione, revoca di autorizzazioni) è difficile valutare il loro ammontare nella pratica. Temono inoltre che gli altri emolumenti, i cui importi sono nettamente più bassi, assottiglieranno il bilancio degli studi clinici. Occorre pertanto prendere in considerazione la possibilità di rifatturazione al finanziatore dello studio clinico. Si stima che il primo anno siano da mettere in conto costi supplementari complessivi da 30 000 a 50 000 franchi, un importo relativamente alto per gli ospedali. Negli anni successivi, il costo dipenderà dalla struttura quantitativa delle modifiche e dal numero di studi clinici nell’ambito della legge sui trapianti nonché dai costi delle ispezioni (compresi i rapporti, ecc.). BL aggiunge a mo’ di esempio che, per un centro oftalmologico con 20 trapianti di cornea all’anno, i costi supplementari provocati dagli emolumenti saranno di almeno 500 franchi per intervento.
USZ è sostanzialmente d’accordo con questa impostazione degli emolumenti, ma in qualità di ospedale universitario deve assicurarsi che i bilanci non siano squilibrati da costi eccessivi. Tutti questi costi supplementari aumentano i costi per caso e ciò non è nel suo interesse.
BL e SO temono che in determinati settori gli emolumenti provocheranno notevoli costi supplementari e chiedono se il sistema di autorizzazioni statali è veramente l’unica soluzione o se la qualità non può essere dimostrata anche attraverso una certificazione, senza autorizzazioni e ispezioni.
TI rinuncia a formulare osservazioni sulle singole disposizioni dell’ordinanza, dal momento che in Ticino non esistono cliniche universitarie in grado di trapiantare organi e di conseguenza di chiedere l’autorizzazione corrispondente. TI deplora però anche il fatto che non siano previsti emolumenti e indennizzi a favore degli ospedali periferici per le attività di prelievo. Secondo TI, in questo modo gli ospedali periferici sarebbero maggiormente motivati a svolgere correttamente questa attività.
SGTHGC prende le distanze da questa ordinanza e preferirebbe non pronunciarsi in proposito. Osserva tuttavia che in linea di principio tutti gli atti amministrativi legati alla legge sui trapianti dovrebbero essere gratuiti e ricorda che nella retribuzione delle prestazioni mediche nel settore della medicina dei trapianti non si applicano tariffe che rientrano nelle assicurazioni complementari – d’intesa con la SVK. Per questo motivo non capisce perché debbano essere riscossi emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di trapianti.
Osservazioni sull’allegato
APC ritiene che non sia giustificato riscuotere un emolumento per la sospensione e la revoca di un’autorizzazione e chiede quindi la soppressione del numero 2 ai punti I e II.