Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 27 pagine
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1 Situazione iniziale
L’8 ottobre 2004, le camere federali hanno adottato la legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti), che getta le fondamenta per un disciplinamento completo della medicina dei trapianti. I cardini sono il divieto di commercio e la gratuità della donazione, la definizione di morte, i requisiti del consenso al prelievo di organi, tessuti o cellule da persone decedute, i criteri e le procedure di attribuzione degli organi, le condizioni di donazione da parte di persone viventi, lo xenotrapianto nonché il trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali umani. Le ordinanze di esecuzione relative alla legge sui trapianti precisano queste disposizioni, dove necessario.
2 L’indagine conoscitiva
Il 19 dicembre 2005, il DFI ha avviato l’indagine conoscitiva sulle quattro ordinanze di esecuzione relative alla legge sui trapianti, segnatamente l’ordinanza sui trapianti, l’ordinanza sull’attribuzione di organi, l’ordinanza sugli xenotrapianti e l’ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti.
Sono stati interpellati le direzioni della sanità dei Cantoni, le organizzazioni e gli ambienti direttamente interessati nonché le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, per un totale di 123 destinatari (cfr. allegato 3). L’indagine conoscitiva è durata fino al 28 febbraio 2006, ma in alcuni casi eccezionali giustificati è stata concessa una proroga fino al 17 marzo 2006. Complessivamente sono pervenuti 84 pareri, tra cui quelli di 23 direzioni della sanità, due partiti politici, due commissioni parlamentari, 44 altre organizzazioni e ambienti interessati nonché 13 organizzazioni, associazioni e privati non interpellati (cfr. allegato 2).
Il presente rapporto propone una sintesi dei pareri pervenuti, suddivisa in osservazioni generali sul diritto di esecuzione e osservazioni dettagliate sulle singole ordinanze. Le abbreviazioni dei partecipanti all’indagine conoscitiva utilizzate nel presente rapporto sono elencate nell’allegato 1.
3 Sintesi dei risultati
3.1 Osservazioni generali sulle singole ordinanze
3.1.1 Ordinanza sui trapianti
Vari partecipanti all’indagine conoscitiva si sono pronunciati sui principi dell’ordinanza sui trapianti. Gen e Inter respingono l’ordinanza sui trapianti perché non risponde in misura sufficiente al mandato di cui all’articolo 1 capoverso 2 della legge sui trapianti, e cioè di contribuire a far sì che vi siano a disposizione organi, tessuti e cellule umani per scopi di trapianto. SGCI si associa a questa opinione e chiede una revisione completa dell’avamprogetto. KA GR osserva invece che dal punto di vista materiale non vi è nulla da ridire sulle disposizioni dell’ordinanza sui trapianti, che sembrano abbastanza comprensibili e clinicamente attuabili. CDS, GR, LU e VS constatano che nell’ordinanza il numero di centri di trapianto non è limitato. La Confederazione non vede quindi alcun motivo di intervenire in questo settore e dà la precedenza agli sforzi dei Cantoni in materia di pianificazione intercantonale della medicina altamente specializzata. Un’eventuale modifica di questa prassi potrebbe essere accettata solo se i Cantoni approvassero una revisione dell’ordinanza che descriva i criteri di tale limitazione. Per SDG, ASGMO, CSSS-CN, H+, SwissTx, USZ, USB, KSB, KSSG, SGAI, pat.ch, CAST e SGH, un buon lavoro nell'ambito delle relazioni pubbliche sono un’assoluta necessità. Il finanziamento e l’attuazione dell’informazione del pubblico prevista dalla legge devono essere posti su basi chiare nell’ordinanza. Senza relazioni pubbliche adeguate, la soluzione del consenso in senso lato per cui si è optato provocherebbe un calo del tasso di donatori invece di un incremento. CENU e ASSM rilevano che non sono stati considerati i centri di prelievo che non effettuano trapianti direttamente. L’ordinanza potrebbe frenare la motivazione degli ospedali a organizzare donazioni di organi, portando così a un’ulteriore contrazione dell’attività di donazione.