Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/72: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 31 pagine
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Un partito (Verdi) chiede, per motivi di trasparenza e chiarezza, che si affermi
esplicitamente che sul chip non si possono registrare altri dati biometrici oltre a quelli menzionati nella legge e nell’ordinanza.
Tre Cantoni (BL, LU, SO) e un’organizzazione (IPD) chiedono che le impronte digitali e la scansione dell’iride siano incluse nei documenti d’identità biometrici soltanto allorché saranno disponibili una tecnologia adeguata alla protezione dei dati nonché norme e standard tecnici precisi. Gli IPD e SO ritengono che in mancanza di queste premesse si debba rinunciare ai dati suddetti anche nel progetto pilota.
Due organizzazioni (GDS, BBA) chiedono di stralciare la caratteristica della scansione dell’iride dal progetto di legge.
Un Cantone (NW) rileva che già attualmente, con l’indicazione della statura e la fotografia, i documenti d’identità contengono dati biometrici e perciò ritiene che non sia corretto affermare che il documento d’identità può contenere “anche” dati biometrici.
4.2 Competenza del Consiglio federale di definire i dati biometrici effettivamente utilizzati (art. 2 cpv. 1bis ultimo periodo LDI)
Un partito (PS) e un’organizzazione (USS) sono contrari alla delega al Consiglio federale contenuta nell’articolo 2 capoverso 1bis LDI, che conferisce al Consiglio federale la competenza di definire i dati biometrici da utilizzare per ciascun tipo di documento
d’identità. USS e PS chiedono un elenco esauriente nella legge dei dati effettivamente utilizzati sul chip (fotografia digitalizzata, impronta digitale). Secondo il PS l’avamprogetto prevede più dati da utilizzare di quelli previsti dalle ultime decisioni in merito a livello europeo. Propone perciò di esaminare una variante con meno dati.
4.2.1 Fotografia digitale (art. 14a cpv. 1 ODI)
Due organizzazioni (GDS, BBA) chiedono di chiarire che per il documento d’identità si utilizza solo un’immagine digitale del viso e non una scansione del viso.