Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/72: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 31 pagine
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Un Cantone (BL) e l’EWK U mettono in dubbio l’utilità e la necessità della registrazione dei dati biometrici in ISA. BL ritiene che le spiegazioni in merito siano insufficienti.
Due Cantoni (LU, SO), un partito (PCS) e cinque organizzazioni (BBA, GDS, IPD, IPD,
USS) chiedono di rinunciare alla registrazione dei dati biometrici in ISA, ritenendo che non sia proporzionale allo scopo e che possa essere fonte di abusi. Di conseguenza l’articolo 11 capoverso 1 ODI andrebbe modificato, stabilendo che in ISA non sono registrate le impronte digitali e/o la scansione dell’iride. Inoltre nell’allegato 1, i nuovi campi di dati «fotografia digitale» e «impronte digitali» e le rispettive autorizzazioni d’accesso
dovrebbero essere stralciati (LU, SO, IPD).
Se i dati dovessero essere lo stesso registrati in una banca dati, due organizzazioni (GDS e BBA) riterrebbero necessario un sistema d’informazione separato da ISA. Nel caso in cui i dati dovessero essere registrati lo stesso in ISA, secondo i GDS e BBA sarebbe
sufficiente un’indicazione relativa all’esistenza di un passaporto biometrico.
5.2 Diritti di consultazione in generale (art. 12 LDI)
Due Cantoni (SH, VD) chiedono di concretizzare a livello di legge i diritti d’accesso a ISA. Secondo SH il documento d’identità biometrico offre nuove possibilità d’applicazione di ISA. Pertanto i diritti d’accesso e la definizione dei «servizi federali competenti» non dovrebbero essere disciplinati solo a livello di ordinanza.
Un Cantone (SO) chiede di limitare allo stretto necessario i diritti d’accesso.
Secondo due organizzazioni (GDS e BBA) i dati in ISA dovrebbero poter essere consultati tutt’al più per l’allestimento del passaporto.
Un Cantone (BE) auspica che l’accesso al sistema d’informazione sia consentito anche alle autorità richiedenti.
Un Cantone (SH) chiede di definire il termine «autorità di rilascio» dell’articolo 12
capoverso 2 LDI o perlomeno di distinguere tra le autorità competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari e quelle che in futuro saranno (inoltre) responsabili del
rilascio dei documenti d’identità biometrici.