Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/72: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 31 pagine

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5.3 Consultazione da parte delle autorità di controllo al confine e della polizia (art. 12 cpv. 5 LDI, art. 30 cpv. 2 ODI)

Due Cantoni (GL, ZG) sono favorevoli alla possibilità di consultazione da parte della polizia. Secondo GL si mette così a disposizione un ulteriore mezzo d’identificazione che non va in nessun caso limitato. Secondo ZG le autorizzazioni d’accesso soddisfano le esigenze della polizia.

Un Cantone (SZ) chiede di esaminare se ISA non possa essere messo a disposizione della polizia per la ricerca di persone o di dispersi. Un Cantone (BE) propone che il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dai Cantoni possano consultare ISA anche per i casi di perdita o revoca della cittadinanza. Per il controllo dell’identità, le autorità devono essere a conoscenza di un’eventuale revoca della cittadinanza.

Due Cantoni (GE, TI) ritengono che il divieto di utilizzare i dati biometrici per indagini di polizia non sia sufficientemente garantito. GE teme grandi rischi di abuso, poiché ISA conterrà tutti i dati più importanti dei cittadini. TI propone una disposizione che indichi chiaramente che i dati biometrici possono essere utilizzati solo per verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare.

Due organizzazioni (BBA, GDS) sono contrarie all’accesso ai dati del chip da parte delle autorità di controllo al confine e un’altra organizzazione (USS) esprime delle riserve in merito, poiché non ne è dimostrata la necessità e inoltre tali dati non costituiscono un presupposto per entrare in Svizzera.

Due Cantoni (SO, TI) e un’organizzazione (IPD) rilevano la necessità di limitare

strettamente l’impiego dei documenti d’identità al confronto 1 a 1.

Due Cantoni (AI, ZH) ritengono che i divieti di consultazione sulla base esclusivamente di un nome o dei dati biometrici renda inutilmente più difficile il lavoro delle autorità. AI chiede espressamente che la consultazione per l’accertamento dell’identità sia possibile anche esclusivamente per mezzo del nome o dei dati biometrici.

Un Cantone (VD) chiede che la popolazione sia informata e soprattutto rassicurata che i dati biometrici raccolti sono utilizzati correttamente sia in Svizzera sia all’estero.