Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/72: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 31 pagine

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quindi necessario ristabilire gli emolumenti e la loro ripartizione in un momento posteriore e avviare una nuova procedura di consultazione in merito.

Un Cantone (TI) chiede che la Confederazione vigili sui costi e se necessario apporti gli indispensabili correttivi atti al contenimento dei costi a carico dei Cantoni.

Un’organizzazione (ASCA) osserva che la ripartizione degli emolumenti tra i Comuni e le autorità richiedenti è di principio di competenza dei Cantoni. In un nuovo capoverso 3 dell’articolo 53 ODI, si dovrebbe tuttavia espressamente stabilire che i Cantoni provvedono affinché l’autorità richiedente riceva una parte degli emolumenti per coprire le sue spese.

9.4 Finanziamento degli apparecchi di registrazione durante il progetto pilota (art. 61ter cpv. 4 ODI; art. 44 cpv. 6 ODI)

Sei Cantoni (AG, NW, NE, SZ, VS, ZH) e un’organizzazione (FUCP) chiedono di precisare la disposizione in quanto la Confederazione non dovrebbe finanziare soltanto due

apparecchi di registrazione nei centri per la registrazione dei dati biometrici, bensì anche gli apparecchi dei punti di controllo e degli aeroporti. In questo contesto, AG e NW rinviano al rapporto di fedpol del 6 giungo 2005 sul progetto pilota “biometria” secondo cui è

previsto il finanziamento da parte della Confederazione.

ZH osserva che il Cantone, vista l’area di sua pertinenza, ha bisogno non di due, bensì di al massimo cinque apparecchi di registrazione e di due apparecchi di controllo (incluso l’aeroporto), per garantire al cliente una procedura rapida e senza problemi. Pertanto ZH chiede di completare la disposizione con l’aggiunta che “il finanziamento di ulteriori

apparecchi a seconda dell’estensione dell’area di pertinenza dei centri” è assunto dalla Confederazione.

Un Cantone (TI) ritiene che la disposizione dell’articolo 44 capoverso 6 ODI debba essere completata con l’indicazione che la Confederazione non si assume i costi di gestione, ma gli eventuali costi derivanti da modifiche o aggiornamenti degli apparecchi.

Un Cantone (SG) chiede che nel caso in cui la Confederazione finanzi soltanto gli

apparecchi di registrazione e non si assuma altri costi, essa per lo meno stipuli con i fornitori degli apparecchi un contratto di manutenzione e di supporto per la prima fase del progetto pilota e che poi fatturi eventuali costi ai centri regionali di registrazione. In questo modo si potrebbe migliorare l’efficienza della manutenzione e della gestione.