Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/72: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 31 pagine

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3.1.2 Preparativi per l’introduzione definitiva (art. 61ter cpv. 2 ODI)

Quattro Cantoni (AG, NW, SZ, VS) e un’organizzazione (FUCP) chiedono che nell’articolo 61ter capoverso 2 si precisi che con il progetto pilota si prepara l’introduzione definitiva su tutto il territorio a livello cantonale dei documenti d’identità biometrici, stabilendo che allora le autorità di rilascio saranno designate dai Cantoni.

Due Cantoni (BS, UR) auspicano anch’essi che l’introduzione avvenga su tutto il territorio. UR ritiene che si debba lavorare in questa direzione quanto prima. BL rileva la mancanza di indicazioni precise sull’ulteriore procedura dopo la conclusione del progetto pilota.

ZH ritiene che in occasione dell’introduzione definitiva su tutto il territorio dei documenti d’identità, l’ordinanza debba essere completamente rivista.

Due organizzazioni (BBA, CP) ritengono necessario chiarire che per ora si tratta di un progetto pilota e che l’introduzione definitiva non è ancora decisa. Secondo il CP, il

passaporto biometrico dovrà essere introdotto definitivamente solo se la prassi a livello internazionale lo renderà necessario.

Un Cantone (LU) chiede che, in vista delle conseguenze finanziarie dell’introduzione definitiva e per permettere una pianificazione che consenta di contenere i costi, i Cantoni siano coinvolti al momento opportuno.

4 Dati biometrici nei documenti d’identità

4.1 Elenco dei possibili dati biometrici (art. 2 cpv. 1bis LDI)

Cinque Cantoni (AG, AI, GL, SZ, VS) e un’organizzazione (FUCP) sono contrari a un elenco esauriente nell’articolo 2 capoverso 1bis dei dati biometrici che si possono

registrare nei documenti d’identità, poiché ogni futuro ampliamento dell’elenco

comporterebbe una modifica di legge. Sei Cantoni (AG, AI, GL, SZ, NW, VS) e

un’organizzazione (FUCP) sono contrari anche a un elenco esaustivo dei dati biometrici che sono effettivamente registrati nel chip nell’articolo 14a capoverso 1 ODI.

Un Cantone (NW) ritiene che i dati biometrici siano nominati solo a titolo d’esempio e chiede che vi si rinunci, visto che essi saranno in ogni caso stabiliti dal Consiglio federale. Un partito (PLR) ritiene che l’elenco dei dati nella LDI e nell’ODI non sia esauriente e chiede quali altri dati biometrici (oltre alla fotografia digitale del viso, alle impronte digitali e alla scansione dell’iride) saranno effettivamente registrati nel chip.