Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/72: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 31 pagine
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In questo contesto un Cantone (TI) chiede di aggiungere una precisazione all’attuale articolo 33 ODI (Comunicazione dei dati di ISA all’estero). La comunicazione dei dati dovrebbe basarsi sul principio della reciprocità. Bisognerebbe impedire che autorità straniere ottengano l’accesso online alla banca dati ISA. Ad ogni modo, l’autorità straniera dovrebbe garantire di non trasmettere, a sua volta, i dati a terzi non autorizzati.
5.5 Accesso da parte delle compagnie di trasporto private (art. 2a cpv. 4 LDI)
Tre Cantoni (JU, SH, SZ) ritengono troppo poco trasparente il disciplinamento dell’accesso ai dati del chip da parte delle compagnie di trasporto. SZ rileva la mancanza di indicazioni in merito alla portata dei diritti d’accesso delle compagnie di trasporto. JU e SH ritengono che l’accesso da parte delle compagnie di trasporto debba essere disciplinato in modo più chiaro (restrizioni, divieto di registrare i dati, sanzioni). Anche VD e i Verdi, che sono contrari all’accesso, auspicano che nel caso in cui la disposizione venga mantenuta, si stabiliscano condizioni restrittive e un disciplinamento chiaro (condizioni, estensione,
cancellazione, trasmissione dei dati).
Sei Cantoni (LU, NE, NW, SO, TI, VD), un partito (Verdi) e due organizzazioni (IPD, IFPD) chiedono di stralciare la disposizione, poiché ritengono che l’accesso da parte di
compagnie di trasporto non sia proporzionale allo scopo.
Un’organizzazione (GDS) chiede che possano accedere ai dati solo le compagnie aeree che offrono viaggi in Paesi che richiedono il passaporto biometrico. Propone inoltre una disposizione che commini una pena alle compagnie che trattano abusivamente i dati.