Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/72: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 31 pagine

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Un Cantone (JU) ritiene che il presupposto dell’accordo della persona interessata lascia troppo spazio all’interpretazione per le autorità di controllo al confine e chiede di ridurre il rischio di consultazioni abusive precisando che è necessario l’accordo scritto.

Quattro Cantoni (AI, GR, SZ, ZH) chiedono di non far dipendere la possibilità del controllo dell’identità dall’accordo della persona interessata. Per due Cantoni (AG, VS) e

un’organizzazione (FUCP), il presupposto dell’accordo non è convincente e va

riesaminato.

5.4 Accesso da parte di autorità estere ai dati registrati nel passaporto (art. 2a cpv. 4 LDI)

Un Cantone (NW) ritiene insufficiente affidare al Consiglio federale la competenza di stipulare trattati internazionali per definire l’accesso ai dati da parte di autorità straniere.

Sette Cantoni (FR, LU, NE, NW, SH, SO, SZ), tre partiti (PLR, PS, UDC) e 2

organizzazioni (IPD, IFPD) ritengono insufficiente o troppo imprecisa la disposizione che conferisce al Consiglio federale la competenza di stipulare trattati internazionali. Si

constata in particolare la mancanza di indicazioni relative al trattamento dei dati all’estero e alla prevenzione degli abusi. Si auspicano informazioni in merito a quali autorità o entità private straniere possono accedere a quali dati e a quale scopo nonché a come s’intende garantire che tali dati non siano trattati in modo abusivo (per esempio trasmissione a terzi non autorizzati). Anche il CP esprime preoccupazione in merito a un’eventuale

utilizzazione dei dati all’estero. SZ giudica in particolare strano che si prevedano possibilità d’accesso per le autorità straniere ma non per i corpi di polizia svizzeri.

Quattro Cantoni (LU, NE, NW, SO) e un’organizzazione (IPD) chiedono di completare la disposizione con l’aggiunta che i trattati internazionali devono contenere una deroga a favore del diritto svizzero in materia di protezione dei dati. Un’organizzazione (IFPD)

chiede che vengano fissate esigenze minime per il contenuto dei trattati e che vi sia introdotta una clausola per controllare che tali esigenze siano rispettate.

Un’organizzazione (GDS) ritiene che dei trattati internazionali debbano essere stipulati solo con i Paesi che per entrare sul loro territorio richiedono un passaporto biometrico.