Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/72: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 31 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
4.2.2 Impronta digitale (art. 14a cpv. 1 ODI)
Un partito (Verdi) si chiede come mai ci si sia decisi a favore dell’impronta digitale e non della scansione dell’iride. Per distinguere l’identificazione da quella utilizzata in materia penale si sarebbe in questo caso potuto privilegiare la scansione dell’iride.
Per un Cantone (BS) non è chiaro perché sia possibile rinunciare all’impronta digitale a seconda dell’età e ritiene che una menomazione fisica debba essere l’unico motivo da addurre nell’articolo 14a capoverso 1 ODI per tralasciare le impronte digitali.
Un Cantone (NE) e due organizzazioni (IFPD, IPD) esigono che si prevedano alternative per le persone che non possono fornire dati biometrici (p.es. perché prive di mani).
Tre organizzazioni (BBA, GDS, USS) chiedono di precisare che per il documento d’identità si deve utilizzare solo l’impronta di un dito (e non della mano intera).
Un Cantone (SG) ritiene che l’articolo 14a capoverso 3 ODI, che disciplina le eccezioni al prelievo dell’impronta digitale, debba essere precisato, poiché una disposizione che lascia spazio all’interpretazione potrebbe far nascere pretese nei destinatari della legge.
4.2.3. Altri dati (art. 2 cpv. 1 LDI, art. 14a cpv. 1 ODI)
Tre Cantoni (BL, NW, SO) e un’organizzazione (IPD) ritengono che non sia
oggettivamente necessario registrare sul chip, oltre ai nuovi dati biometrici, anche tutti gli altri dati già contenuti nel passaporto (cognome, nome, data di nascita ecc.) secondo l’articolo 2 capoverso 1 LDI. Come motivi adducono il principio secondo cui non vanno registrati dati che non sono strettamente necessari e il fatto che i dati summenzionati possono essere inseriti, come sinora, nella zona leggibile elettronicamente del documento d’identità.