Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/72: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 31 pagine

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10 Altre disposizioni rivedute e proposte dei partecipanti

10.1 Ingresso della legge sui documenti d’identità

Un partito (Verdi) chiede che nell’ingresso della legge sui documenti d’identità siano menzionate la legge sui diritti civile e la legge sulla protezione dei dati.

10.2 Divieto di riutilizzare i documenti d’identità smarriti e poi ritrovati (art. 24 cpv. 1 e 2 ODI)

Un Cantone (BS) si dichiara espressamente favorevole alla precisazione, proposta in base alle esperienze pratiche acquisite e indipendentemente dal progetto pilota.

10.3 Consegna di vecchi documenti d’identità all’Ufficio federale (art.

25 cpv. 4 ODI)

Un Cantone (BS) osserva che il nuovo capoverso 4 dell’articolo 25 ODI, secondo cui l’Ufficio federale può esigere la consegna di vecchi documenti d’identità inalterati ai fini di un controllo e di una valutazione, non è applicabile. In caso di richiesta di un nuovo

documento d’identità di regola quelli vecchi sono annullati immediatamente e consegnati, su richiesta, al cittadino. Di conseguenza l’autorità di rilascio riceve nella maggior parte dei casi soltanto il modulo di richiesta, ma non i vecchi documenti d’identità.

10.4 Esecuzione della legge sui documenti d’identità (art. 16 LDI)

Quattro Cantoni (LU, NE, SO, VD) e un’organizzazione (IPD) chiedono che nella

disposizione sia fatta espressamente salva la legislazione sulla protezione dei dati.

Due organizzazioni (GDS, BBA) chiedono che siano stralciati i rinvii agli standard

dell’OACI e alle disposizioni dell’Unione europea.