Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/72: Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 31 pagine

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6 Procedura di richiesta

6.1 Designazione da parte dei Cantoni dei servizi che accettano le richieste (art. 5 cpv. 1 LDI)

Due Cantoni (BE, ZH) si esprimono esplicitamente a favore del nuovo disciplinamento, che affida ai Cantoni la designazione delle autorità richiedenti, permettendo soluzioni flessibili. ZH chiede tuttavia che si mantenga la disposizione secondo cui chi fa la

domanda si deve rivolgere all’autorità richiedente “del Cantone di domicilio”.

Otto Cantoni (AG, BL, GL, GR, NW, SZ, UR, VS) e un’organizzazione (FUCP) non si oppongono al contenuto del nuovo disciplinamento, propongono tuttavia di sostituire la formulazione “i servizi che accettano le domande” con l’espressione “le autorità

richiedenti” già menzionata all’inizio del capoverso. Un Cantone (VS) e la FUCP

propongono inoltre una formulazione più breve del capoverso 1. Un Cantone (ZH) invece rileva che i servizi che ricevono la domanda non sono necessariamente le autorità

richiedenti e quindi, affinché sia meglio comprensibile, la disposizione dovrebbe essere formulata in modo più preciso.

Un Cantone (SO) rileva che con il nuovo disciplinamento sarà possibile trattare la

domanda per un documento d’identità esclusivamente per mezzo di un centro per la registrazione dei dati biometrici. In questo contesto non va sottovalutata la discussione politica, tanto più che per i Cantoni sono in ballo notevoli proventi dagli emolumenti.

Due organizzazioni (USS, ASCA) respingono il nuovo disciplinamento e chiedono di mantenere il rinvio al comune di domicilio. Secondo l’ASCA, il comune di domicilio

costituisce la soluzione più idonea per i clienti e quindi quella più vicina alle esigenze dei cittadini. L’USS ritiene che la disposizione abolisca il diritto di richiedere un documento d’identità nel comune di domicilio e che ciò costituisca una possibile riduzione del servizio pubblico del comune di domicilio.

6.2 Accettazione della richiesta da parte dell’autorità del luogo di dimora (art. 6 cpv. 4 ODI)

Nove Cantoni (AG, BE, BS, GR, NW, SZ, VS, ZG, ZH) e un’organizzazione (FUCP)

chiedono di limitare la possibilità di richiedere un documento d’identità nel luogo di dimora