Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 33 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
BL si dichiara favorevole e fa riferimento in particolare all’articolo 1 capoverso 2 e all’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) e all’ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS; RS 741.622).
SO cita le prescrizioni concernenti il trasporto dei rifiuti (ordinanza sul traffico di rifiuti, OTRif; RS 814.610), già conformi all’articolo 30f capoverso 1 LPAmb; l’applicazione di quest’ultimo non è quindi compromessa dall’abolizione dell’articolo 30f capoverso 4 e dell’articolo 30g capoverso 2.
¾ L’UCS è d’accordo, ma una minoranza dei membri attira l’attenzione sul fatto che, mentre le indicazioni dei trasportatori riguardanti i rifiuti speciali ora figureranno solo nei documenti di viaggio, una parte della disposizione attuale è semplicemente abolita e non vi sarà più la garanzia di un controllo effettivo come quello dato dalla legislazione vigente.
¾ Tre partecipanti si domandano quali sarebbero le conseguenze in termini di gestione dei danni potenziali e di rischi relativi alle imprese che organizzano il trasporto e l’eliminazione dei rifiuti pericolosi (GE, UCS, PS).
GE sottolinea che per numerosi punti vanno indicate le eventuali conseguenze in termini di gestione dei danni potenziali e dei rischi relativi alle imprese che organizzano il trasporto e l’eliminazione dei rifiuti pericolosi. La stessa considerazione s’impone per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi contenenti COV (composti organici volatili) in modo da impedire le frodi legate al rimborso della tassa d’incentivazione. In questo contesto questo tipo di monitoraggio è un efficace strumento di controllo.
Il PS non è d’accordo con il progetto. Le autorità devono sapere quali sono le aziende che trasportano materiali pericolosi per l’ambiente e per l’uomo (l’obbligo di notifica era stato introdotto in seguito alla scomparsa di un carico di barili di rifiuti tossici, scandalo di Seveso).
¾ Altri sollevano la questione della compatibilità dei disciplinamenti a livello internazionale (UCS, PS, SIC Svizzera, Centre patronal).
L’UCS è perplesso poiché il diritto vigente corrisponde a quello dell’UE. Inoltre, i diritti della protezione dell’ambiente dovrebbero prevalere sull’abolizione di autorizzazioni per semplificare la vita delle imprese.
SIC Svizzera rammenta che l’abolizione dell’obbligo di notifica va in senso opposto alle disposizioni dell’UE e si domanda se sia opportuno, a lungo termine, rinunciare a tale obbligo.
Il Centre patronal si sofferma sulla questione dell’eurocompatibilità: all’epoca dell’adozione dell’obbligo, infatti, esisteva – ed esiste tuttora – un disciplinamento analogo in seno alla Comunità europea.
¾ BS propone di abolire l’obbligo di notifica solo per i trasportatori e di mantenerlo per i terzi. Per terzi, il Cantone BS intende le imprese che effettuano la raccolta e il trattamento di rifiuti per conto di altri. In effetti BS manifesta l’esigenza di mantenere un controllo sulle aziende terze, in quanto esse hanno un’influenza relativamente importante