Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 33 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
GastroSuisse, GSM, FSL, USAM). Numerosi partecipanti sollevano inoltre la questione della scelta dell’autorità competente (Confederazione o Cantone) per il rilascio dell’autorizzazione (GastroSuisse, GSM, FSL, USAM).
GSM, FSL e GastroSuisse menzionano le differenze tra autorizzazioni cantonali (durata e tipo di autorizzazione a seconda del genere di commercio). Auspicano quindi l’armonizzazione a livello federale delle condizioni prescritte. Propongono tra l’altro la modifica dell’articolo 41a capoverso 6 Lalc. Su questa base i Cantoni continueranno a rilasciare le autorizzazioni.
Due partecipanti alla consultazione auspicano l’introduzione nella Lalc di alcune disposizioni transitorie. In effetti, certi Cantoni limitano il commercio di bevande distillate sul proprio territorio ed è quindi necessario un adeguamento della loro legislazione (FSL e GSM).
¾ Per quanto riguarda la proposta di modificare l’articolo 41a capoverso 2, numerosi partecipanti si sono espressi per il mantenimento del sistema attuale e hanno auspicato che rimanga l’obbligo di una patente per ogni punto di vendita (UCS2, AG, BL, BS, GR, LU, SG, VD).
BL chiede che l’articolo 41a capoverso 2 resti con la formulazione attuale, in quanto il mancato rispetto di detto articolo può comportare come sanzione la revoca dell’autorizzazione, da cui l’importanza che ogni punto di vendita sia provvisto di autorizzazione.
BL e UCS2 ritengono che sia importante poter identificare i punti di vendita al dettaglio per verificare il rispetto delle norme che disciplinano la vendita di alcolici ai giovani.
Il Cantone VD si esprime favorevolmente solo riguardo alla fornitura di distillati e auspica il mantenimento del controllo cantonale in mancanza di un dispositivo di sorveglianza e di coordinamento intercantonale per la vendita per asporto, la mescita o la distribuzione gratuita a scopi pubblicitari (cfr. definizione dell’articolo 39 Lalc).
SG sottolinea soprattutto che con un’unica autorizzazione valida per più punti di vendita viene a mancare il controllo su chi esercita il commercio al dettaglio. Questo Cantone chiede pertanto sanzioni più severe per la vendita di alcolici ai giovani.
LU fa rilevare che la proposta implicherebbe lavoro supplementare per il Cantone. In particolare, si riferisce all’inserimento nella banca dati delle autorizzazioni rilasciate al di fuori del territorio cantonale e al controllo del rinnovo delle autorizzazioni di validità determinata rilasciate al di fuori del Cantone.
AG e GR chiedono che si spieghi se il Cantone potrà continuare a esigere una tassa per ciascun punto di vendita sul proprio territorio cantonale, a prescindere dal luogo dove ha sede l’azienda (quindi anche per le succursali di un’azienda la cui sede commerciale è situata in un altro Cantone).
2 Osservazioni fatte da una minoranza dei membri