Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 33 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
¾ Diverse piccole imprese del settore IT1 non sono d’accordo: chiedono l’esenzione
dall’autorizzazione cantonale e si oppongono all’aggiunta del principio della verifica dei contratti nel testo di legge. Nel settore informatico è consuetudine ricorrere a personale esterno in prestito per la realizzazione di grandi progetti; il ricorso a personale a prestito non porta per questo a licenziamenti.
La LC, le prescrizioni e i fogli informativi del SECO sono oggetto di critica, poiché accordano già un trattamento di favore alle grandi imprese, in particolare sui punti seguenti:
• qualifiche del prestatore: si richiede una formazione nella fornitura di personale a prestito o esperienza pluriennale nella gestione del personale;
• controllo dei contratti di prestito: è impossibile per le piccole imprese proporre contratti a una grande impresa di prestito di personale, ma avviene piuttosto il contrario;
• cauzione a garanzia dei salari: non dipende dall’importo del corrispettivo, ma dalle ore di lavoro.
Le succitate imprese propongono due varianti:
1. Le imprese molto piccole, che prestano soltanto personale partecipante almeno al 20% delle decisioni della direzione e che può essere prestato solo per sua spontanea volontà, sono esenti dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione per la fornitura di personale a prestito.
2. Modifica della LC, delle prescrizioni e dei fogli informativi del SECO al fine di non penalizzare le piccole imprese. La cauzione deve dipendere dal salario mensile della persona che lavora a prestito. Un controllo dei contratti di lavoro può solo essere effettuato a posteriori. La verifica delle qualifiche del prestatore può essere prevista solo a partire da imprese di una certa dimensione (per es. 20 dipendenti).
¾ SwissPRM osserva che numerose imprese di IT sia svizzere sia straniere aggirano il
divieto di prendere a prestito in Svizzera personale reclutato all’estero (art. 12 cpv. 2 LC) avvalendosi di contratti per prestazione di servizi. Per questo motivo, al momento di rilasciare i permessi di soggiorno, le autorità cantonali devono essere in grado di verificare in maniera più approfondita il contratto di lavoro che viene esibito.
¾ L’USS, Swissstaffing, SSIC, l’UPS, e l’USAM non sono d’accordo. Il progetto non è
collegato con l’obiettivo “soppressione e semplificazione di autorizzazioni”. Inoltre, la soppressione dell’autorizzazione federale comporta pratiche cantonali differenti. Swisstaffing, SSIC e USAM criticano il rapporto esplicativo e in particolare pag. 17. Swissstaffing chiede di formulare una base legale per l’autorizzazione federale, valevole per l’impresa e sue eventuali succursali.
Pro o contro l’introduzione del principio della verifica dei contratti nel testo di legge
¾ Pareri favorevoli (AG, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, ZH, PPD, PS, SIC Svizzera, USS,
AUSL).
FR suggerisce che i contratti approvati dal Cantone in cui ha sede l’impresa possano essere utili, nella forma approvata da tale Cantone, in tutto il Paese. Ne conseguirà una
1 Un parere firmato da 14 piccole imprese operanti nel settore IT.