Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 33 pagine

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¾ Altri sentono la necessità di chiarire la ripartizione degli emolumenti e dei compiti di

vigilanza e d’esecuzione tra la Confederazione e i Cantoni (AG, BS, FR, SG, SH, VS, AUSL).

FR propone di modificare l’articolo 32 capoverso 1 LC e di menzionare espressamente che il SECO, in qualità di organo competente per l’iscrizione al registro, ha facoltà di esercitare vigilanza sul collocamento privato a titolo esclusivo. Pertanto, i controlli degli organi cantonali potranno essere effettuati solo su incarico della Confederazione e dovrà essere esaminata la questione del loro finanziamento.

LU aggiunge che è necessario adeguare gli emolumenti per le autorizzazioni (art. 7 OEm-LC, RS 823.113), visto l’aumento delle spese amministrative.

¾ SG chiede se si terrà conto del principio della reciprocità tra il Liechtenstein (FL) e la

Svizzera. In caso affermativo, per FL l’autorità d’esecuzione sarà il Cantone San Gallo. SG chiede inoltre come saranno considerale le imprese del Liechtenstein ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LC.

¾ Ti attira l’attenzione sull’applicazione dell’articolo 6 LC. Secondo i Cantoni, in effetti sono

molte le autorità preposte al mercato del lavoro che possono essere interessate. È quindi importante chiarire se l’obbligo d’informare, di cui all’articolo 6 LC, possa essere invocato da autorità non direttamente incaricate dell’applicazione della LC.

¾ Il Centre patronal chiede che sia modificato l’articolo 7 capoverso 2 LC, poiché l’attività di

collocamento non è più soggetta ad autorizzazione.

¾ Il FIZ fa alcune osservazioni riguardo ai seguenti articoli:

Art. 3 LC : al capoverso 2 deve essere aggiunto il riferimento ai collaboratori. Bisogna anche verificare l’eventualità di richiedere maggiori qualifiche professionali a chi fa domanda di autorizzazione per il collocamento internazionale.

Art. 4 LC : FIZ propone che l’autorizzazione sia data per un periodo di tempo determinato o che sia riesaminata periodicamente dagli organi di controllo competenti. L’autorizzazione deve dimostrare la competenza delle persone chiamate a dirigere l’impresa di collocamento e dei collaboratori.

Art. 5 LC: da mantenere senza modifica.

Art. 6 LC: il testo deve mantenere lo stesso tenore.

Art. 7 LC: da mantenere nella formulazione attuale. Inoltre, all’articolo va aggiunto il capoverso 4 del progetto di modifica: “4. Il collocatore non esercita altre attività professionali che possano nuocere agli interessi delle persone in cerca d’impiego o dei datori di lavoro.”