Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/45: Soppressione e semplificazione di autorizzazioni · 33 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
NE, SIC Svizzera, USS, ASCO, FIZ, ISI, SFM, smv e SwissPRM temono l’arrivo di imprese di collocamento non qualificate che non conoscono o non rispettano le leggi svizzere. NE rammenta che il SECO non fornisce indicazioni sul funzionamento dei controlli all’interno di queste agenzie di collocamento estere.
SO giudica prematura una liberalizzazione totale del mercato. La sostituzione dell’autorizzazione mediante l’iscrizione obbligatoria al registro rende necessario dei controlli troppo costosi.
SH e UR sottolineano la difficoltà di verificare l’applicazione dell’articolo 7 capoverso 4 LC (obbligo del collocatore) soprattutto nel campo del collocamento di artisti di cabaret. Se si esclude questo campo, SH si dice favorevole.
Il PPD è d’accordo a condizione che ci sia reciprocità sul diritto d’esercizio per le imprese di collocamento svizzere nei Paesi dell’UE e dell’AELS.
Sfavorevole alla sostituzione dell’autorizzazione con l’iscrizione al registro, il FIZ auspica piuttosto che l’autorizzazione obbligatoria sia estesa al personale dell’agenzia in Svizzera e all’estero. Le agenzie di collocamento che non possiedono un’autorizzazione nel Paese d’origine devono richiedere un’autorizzazione in Svizzera.
Conseguenze dell’istituzione del registro
¾ Il nuovo strumento costituito dal registro permette ugualmente di continuare a sorvegliare
in maniera adeguata l’attività dell’impresa di collocamento, in modo da permettere all’autorità di intervenire in caso di abuso (BS, LU, ZH).
¾ Secondo AR, BL, LU, ZH e il PPD, la protezione dei lavoratori rimane assicurata poiché,
nel settore del collocamento, essi sono esposti a meno rischi che non in quello della fornitura di personale a prestito. Il PPD osserva che il disciplinamento attuale permette raramente di esercitare un’azione preventiva per impedire abusi.
¾ Diversi partecipanti affermano che l’adozione del registro non permetterà di verificare le
condizioni personali e professionali del responsabile della gestione dell’impresa di collocamento (AG, FR, LU, NE, TI, ZH, USS).
NE deplora il fatto che tale procedura elimini l’esame preliminare dei requisiti del collocatore e dell’impresa da parte di un’autorità; il controllo a posteriori produrrà incertezza giuridica.
Nel contempo, secondo LU e ZH, il registro permetterà ancora di seguire l’attività del collocatore, in modo da permettere all’autorità di vigilanza di intervenire.
¾ Il registro non impedisce alle imprese di collocamento poco serie di esercitare la loro
attività (FR, NE, SG, TI).
FR e TI dubitano che l’iscrizione al registro possa rappresentare una “garanzia della qualità delle imprese iscritte” o un “marchio di qualità” per le imprese (cfr. Rapporto esplicativo, pag. 28, ad art. 2 LC). L’agenzia di collocamento non è infatti tenuta a