Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine

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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

4.17. Segnalazione di carte d’identità scadute (art. 23 cpv. 1)

AG, BE, BL, JU, NW, OW, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP ritengono che l’allestimento di un elenco specifico delle denunce di perdita permetterebbe di alleggerire le banche dati di ricerca nazionali e internazionali di molti dati non pertinenti. Affermano infatti che non abbia senso denunciare la perdita di una carta d’identità scaduta e propongono pertanto di integrare l’articolo 23 capoverso 1 con il seguente testo:

«Va segnalata la perdita:

- della carta d’identità, a condizione che essa sia ancora valida;

- del passaporto, a condizione che esso sia ancora valido o che non sia scaduto da più di 5 anni».

Secondo LU, spetta ai Cantoni attribuire la competenza per le denunce di perdita (polizia e/o autorità di rilascio).

4.18. Restituzione dei vecchi documenti d’identità (art. 25 cpv. 2)

PLR, ACS e UCS chiedono che i vecchi documenti d’identità possano essere restituiti esclusivamente all’autorità di rilascio. A loro parere, per ragioni organizzative, finanziarie e di personale, il capoverso 2 va modificato come segue: «... lo scambio dei documenti deve essere effettuato tramite l’autorità di rilascio».

L’UFSC chiede se l’autorità di rilascio comunica ad altre autorità (p. es. agli uffici dello stato civile in relazione a un matrimonio civile) se i vecchi documenti d’identità vanno ritirati specificando, in caso affermativo, di quali documenti si tratta.

L’AVZ chiede di integrare il capoverso 2, sancendo l’obbligo per l’autorità di rilascio di comunicare se l’ufficio di stato civile deve ritirare il vecchio documento d’identità prima di consegnarne uno nuovo ed di precisare, eventualmente, di quale documento si tratta.

4.19. Consegna (art. 27)

LU auspica che in futuro i documenti d’identità non vengano più inviati per raccomandata, ma soltanto per posta A. Lo stesso principio deve valere anche per la rispedizione di documenti d’identità non ritirati dai titolari.

GR ritiene che sia opportuno rinunciare a una verifica. Il Cantone esprime parere favorevole soltanto circa il controllo da parte del fabbricante del corretto funzionamento del passaporto.