Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine

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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Qualora si dovesse comunque decidere di permettere al richiedente di portare le proprio foto digitali, BL esorta la Confederazione a introdurre tale disposizione in modo uniforme su scala nazionale.

BS e JU intendono sancire a livello cantonale che il richiedente non è autorizzato a portare la proprio fotografia digitale.

GE, invece, pur individuando alcune problematiche connesse con questa disposizione,

dichiara che non intende negare ai richiedenti il ricorso a questa possibilità.

SZ ritiene che sia utile lasciar decidere ai Cantoni se il richiedente può portare una fotografia digitale.

ACF e USAM auspicano e chiedono che i Cantoni permettano ai richiedenti di portare la propria fotografia digitale a condizione che sia conforme ai requisiti dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI). Secondo ACF, infatti, i membri dell’OACI si attengono rigorosamente alle norme internazionali (cfr. il primo paragrafo del punto 4.13.).

4.10. Fonte di dati personali (art. 10)

Secondo alcuni partecipanti alla consultazione (AR, NE, SG, VD, AVZ, CSC, ACS e UFSC), Infostar deve essere, nella misura del possibile, la fonte primaria dei dati per il rilascio dei documenti d’identità. La possibilità di accedere a una fonte primaria dei dati (in luogo di ricorrere a diverse fonti come, ad esempio, il registro degli abitanti o degli stranieri) aumenta nettamente la qualità dei dati. Due partecipanti alla consultazione (AVZ e ACS) ritengono che si debba ricorrere al registro del controllo degli abitanti o a ISA soltanto in casi eccezionali.

Secondo BS, NW e UR, il documento di riferimento deve essere il certificato individuale di stato civile (contenente i dati originali di base dell’ufficio di stato civile) e non il certificato di domicilio (con cui l’ufficio di controllo degli abitanti attesta semplicemente che l’atto di origine è depositato presso la propria sede). AR chiede di eliminare l’indicazione relativa al tipo di documento «(p. es. il certificato di domicilio)». Quest’indicazione è riportata infatti soltanto a titolo di esempio e risulta quindi incoerente con il testo dell’ordinanza. Il VAE propone invece di richiedere un certificato di domicilio in assenza di un altro documento che attesti il domicilio attuale di una persona.