Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine

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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Secondo la CSC, i dati personali, qualora non fosse possibile richiamarli da Infostar, devono essere prelevati dal registro delle famiglie e non dal registro del controllo degli abitanti (come invece stabilito dall’art. 10 cpv. 1). Quest’ultimo infatti, a differenza del registro dello stato civile, è privo di un’elevata efficacia probatoria. I dati sono pertanto ripresi da un documento di stato civile presentato direttamente dal richiedente oppure consultando l’ufficio di stato civile del luogo di origine. La CSC chiede quindi di modificare il secondo periodo del capoverso 1 come segue: «Se ciò non è possibile, i dati personali possono essere richiamati dalle informazioni scritte dell’ufficio di stato civile del luogo di origine». Sempre secondo la CSC, poiché l’eventuale confronto va effettuato sulla base del registro delle famiglie (e non del registro del controllo degli abitanti), il terzo periodo del capoverso 2 dovrebbe recitare: «Le autorità di rilascio competenti possono a questo scopo verificare presso l’ufficio di stato civile del luogo di origine del richiedente se i dati personali corrispondono a quelli iscritti nel registro delle famiglie». Qualora le modifiche descritte ai capoversi 1 e 2 venissero accolte, la CSC propone di stralciare il capoverso 3.

Secondo GR, il richiamo dei dati dai registri del controllo degli abitanti non è realizzabile, visto che la maggior parte dei Cantoni (GR compreso) non dispone di un accesso diretto ai dati del controllo degli abitanti e che nella maggior parte dei casi la qualità dei dati risulta quanto meno discutibile.

SG propone invece la seguente formulazione per il secondo periodo del capoverso 1: «Se ciò non è possibile, i dati personali possono essere richiamati dal registro del controllo degli abitanti, sempre che esso sia tenuto in base a un documento dell’ufficio di stato civile tratto dal registro delle famiglie».

AR propone di modificare l’ultima frase del capoverso 1 come segue: «... sempre che esso sia tenuto in base agli estratti dal registro delle famiglie». Per l’articolo 10 capoverso 2, AR propone inoltre la seguente formulazione: «... possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di presentare i documenti idonei». SG suggerisce di modificare la stessa frase come segue: «... possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di presentare un documento dell’ufficio di stato civile», menzionando, a titolo di esempio, il certificato individuale di stato civile nell’ordinanza o nel rapporto esplicativo.

Considerato che Infostar è ancora incompleto, l’UCS si chiede in che modo la Confederazione e i Cantoni potranno ottenere in modo efficiente e concreto i dati dei registri degli abitanti. Infatti, qualora i servizi di controllo degli abitanti dovessero essere sommersi di richieste in tutta la Svizzera, i Comuni e le città si troverebbero a fronteggiare un aumento