Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine

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Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

d’identità, anche quelle già rilasciate secondo la nuova procedura, non presuppongono la registrazione delle impronte digitali. La FUCP propone pertanto la seguente formulazione: «Per le richieste di rilascio di una carta d’identità non è richiesta la registrazione delle impronte digitali».

Secondo BS, gli uffici dei passaporti devono poter introdurre direttamente in ISA la validità ridotta del passaporto. Inoltre, il Cantone domanda se l’emolumento debba corrispondere a quello previsto per i passaporti di validità normale (140 oppure 60 franchi svizzeri).

4.14. Messa sotto tutela / affidamento (art. 13a cpv. 1)

L’UCS chiede in che modo l’autorità di rilascio (senza il registro cantonale degli abitanti) possa informarsi se una persona è sotto tutela o risalire a chi esercita l’autorità parentale. L’UCS invita pertanto alla massima prudenza e al massimo rigore (rapimento di minori!). Per quel che riguarda le eventuali indennità, si rinvia alle spiegazioni dell’UCS riportate al punto 4.10.

LU ritiene che, ai fini del rilascio dei documenti d’identità per bambini, debba esser possibile risalire alla persona affidataria a partire da uno dei tre registri a disposizione (Infostar, registro degli abitanti o ISA).

Secondo PLR, vi è inoltre il rischio che le autorità di rilascio non siano in grado di individuare un’eventuale messa sotto tutela o altri casi simili a causa dell’incompletezza dei dati registrati. Ritiene pertanto che debba esser possibile ottenere dai Comuni queste informazioni in cambio di un’indennità (PLR).

Secondo AG, BE, BL, BS, OW, UR, VS, ZG e la FUCP, la parola «altro» in riferimento al documento d’identità è superflua e va pertanto stralciata dall’articolo 13a capoverso 1 lettera b.

4.15. Contenuto del documento d’identità (art. 14)

4.15.1. Contenuto del documento d’identità in senso stretto (art. 14 cpv. 1)

AG, BE e GL chiedono di registrare il nome dell’unione domestica e il secondo nome (nelle integrazioni d’ufficio).

Secondo SG, la possibilità per il richiedente di registrare il cognome d’affinità è già sancita dall’articolo 2 capoverso 4 AP LDI e può essere pertanto omessa nell’ordinanza sui documenti d’identità.