Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/104: Revisione dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

Revisione dell’ordinanza sui documenti d’identità – Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

BS, GR e VAE sono d’accordo a mantenere il principio del domicilio. In via eccezionale e per venire incontro alla clientela, propongono di concedere la possibilità di richiedere un documento d’identità anche in un Cantone vicino (BS, GR). GR auspica che i Cantoni limitrofi possano raggiungere accordi in merito, indicando con precisione le regioni interessate.

Secondo il PS, occorre integrare nel capoverso 1 dell’articolo 6 una disposizione che obblighi espressamente i Cantoni a istituire un numero sufficiente di servizi di rilascio dei passaporti e a ripartire questi servizi in modo appropriato. Il partito ritiene che la centralizzazione di tali servizi fino alla riduzione della loro presenza sul territorio Cantonale a pochi centri, se non addirittura a un unico centro, non debba infatti comportare svantaggi eccessivi per le persone che hanno difficoltà a spostarsi.

Un cittadino propone, infine, una correzione di tipo linguistico. A partire dall’articolo 6, egli suggerisce di sostituire, in alcuni articoli, il termine «documento d’identità» con il termine «passaporto», poiché è evidente che la maggior parte degli articoli concernono i passaporti ordinari.

4.6. Consultazione dell’autorità di rilascio competente per il passaporto provvisorio (art. 7 cpv. 1)

Secondo AG, BE, OW, UR, VS, ZG, ZH e la FUCP, per il rilascio di passaporti provvisori deve essere possibile rinunciare a consultare l’autorità di rilascio competente, nei casi in cui non vi sia alcun dubbio sull’identità e sui dati personali del richiedente. A tal fine, suggeriscono di inserire la seguente disposizione: «... È possibile rinunciare a consultare l’autorità di rilascio competente ». Si pensi ad esempio al numero di passaporti provvisori rilasciati dal servizio per passaporti provvisori dell’aeroporto di Zurigo. Secondo BS, devono essere previste delle eccezioni all’obbligo di consultare l’autorità di rilascio. AG, OW, UR, VS, ZG e la FUCP propongono infine di sopprimere l’ultima frase dell’articolo 7 capoverso 1 («I capoversi 3 e 4 dell’articolo 6 si applicano per analogia»).

4.7. Nuova procedura di rilascio: in generale (art. 9 - 14a)

SO riconosce che l’attuale procedura di rilascio, secondo cui i Comuni fungono da autorità richiedente, va adeguata in virtù delle nuove condizioni tecniche e per ragioni finanziarie. In questo modo, i cittadini avrebbero peraltro la possibilità di sbrigare le pratiche relative al documento d’identità presentandosi presso le autorità un’unica volta (miglioramento del servizio pubblico).